- Il regolamento CE 261/04 sul volo cancellato
- Il volo anticipato è equiparabile al volo cancellato
- E in merito al rimborso del biglietto del volo?
Il regolamento CE 261/04 sul volo cancellato
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Il Regolamento CE 261/04 è stato adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio al fine di garantire un elevato livello tutela ai passeggeri del traffico aereo. In particolare, tale tutela deve essere invocabile in caso di situazioni spiacevoli e solite come quella della cancellazione del volo.
L'articolo 2 del Regolamento CE 261/04 definisce la cancellazione del volo come la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto.
Cosa prevede il Regolamento in caso di volo cancellato?
Il legislatore europeo ha riconosciuto una serie di diritti in favore del passeggero aereo, ossia:
- diritto al rimborso del costo del biglietto, se la compagnia aerea non offre un volo alternativo idoneo a soddisfare le esigenze del passeggero;
- diritto all'imbarco su un volo alternativo che consenta di raggiungere la destinazione finale non appena possibile o comunque entro una data che sia di gradimento per il passeggero;
- diritto a compensazione pecuniaria, ossia a risarcimento forfettario, se la cancellazione viene comunicata con meno di due settimane prima rispetto alla data del volo. La compensazione non spetta se: la cancellazione è imputabile a circostanze non controllabili dalla compagnia aerea (es. il maltempo); viene offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima e arrivo con non più di quattro ore dopo rispetto all'orario schedulato, purché la comunicazione avvenga tra le due settimane e i sette giorni prima rispetto alla data del volo; viene offerto un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima e con arrivo non più di due ore dopo rispetto all'orario originario purchè la cancellazione venga comunicata con meno di una settimana prima del volo.
Il volo anticipato è equiparabile al volo cancellato
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Secondo i Giudici della Corte di Giustizia UE, il legislatore, attraverso la previsione di cui all'articolo 5 del Regolamento in questione, ha fatto indirettamente riferimento alla fattispecie di volo anticipato, quale disservizio che, al pari del ritardo, non consente al passeggero di disporre liberamente del proprio tempo e di organizzare il viaggio in conformità alle proprie aspettative ed esigenze.
Infatti, in caso di volo anticipato il consumatore è costretto a rivedere il proprio programma di viaggio iniziale con eventuale sopportazione di costi non previsti. Pertanto, per i Giudici, l'anticipazione del volo è equiparabile alla cancellazione, ma a determinate condizioni dettate dal Regolamento stesso. In particolare, tale condizione si verifica quando il volo viene anticipato più di un'ora rispetto all'orario programmato e tale anticipazione viene comunicata al passeggero non più di sette giorni prima rispetto alla data del volo.Seguendo il ragionamento dei Giudicanti, si potrebbe giungere alla conclusione che l'equiparazione si verifica anche nel caso di volo anticipato di oltre due ore purché la modifica venga comunicata dalla compagnia aerea al passeggero tra le due settimane e i sette giorni prima rispetto alla data del volo.
In questi due casi i passeggeri, dunque, al pari degli episodi di cancellazione, hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'articolo 7 del Regolamento; risarcimento che ha entità che varia a seconda della lunghezza ortodromica del volo.
Al di fuori di questi due casi il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria, come ad esempio nell'ipotesi di comunicazione di anticipazione inoltrata oltre due settimane prima rispetto alla data schedulata.
E in merito al rimborso del biglietto del volo?
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Su tale questione la Corte non si è espressa.
L'articolo 5 par. 1 lett. a stabilisce che in caso di volo cancellato, il vettore offre l'assistenza a norma dell'articolo 8. Tale ultima norma prevede che il passeggero ha diritto a ricevere il rimborso del prezzo pieno del biglietto del volo cancellato entro sette giorni. Dunque, nei casi in cui l'anticipazione è significativa ed è equiparabile alla cancellazione, il passeggero, oltre la compensazione pecuniaria, potrebbe richiedere il rimborso del biglietto del volo. Non è escluso che nei prossimi mesi possa esserci una pronuncia in merito da parte dei Giudici della Corte di Giustizia UE considerata l'attuale situazione di incertezza del traffico aereo, in cui è divenuta prassi di molte compagnie aeree anticipare i voli.
Avv. Luca Vancheri
Foro di Benevento
email: info@vancherilex.it
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