La Corte UE boccia la norma che impone a chi risiede in Italia da 60 giorni di immatricolare l'auto in Italia: ostacola il diritto alla circolazione

Cade la regola della lotta ai furbetti della targa

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La Corte UE, con la sentenza del 16 dicembre 2021 (sotto allegata), dichiara illegittima la regola contenuta nel Codice della Strada e introdotta dall'allora Ministro dell'Interno Salvini, che vieta a chi ha la residenza in Italia da 60 giorni di condurre un'auto con targa estera. Chi infatti risiede da due mesi sul territorio italiano, secondo quanto previsto dall'art. 93 del C.d.S, deve immatricolare il veicolo e provvedere al pagamento delle tasse dovute.

Regola che però la Corte U.E ritiene illegittima non solo perché limita la circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, ma anche perché non è giustificabile nel caso in cui, come nel caso trattato, il veicolo è stato prestato temporaneamente dal coniuge che è rimasto nel paese di origine al marito che invece si trova in Italia. In questo modo è come se si tassasse il comodato transfrontaliero dei veicoli.

Divieto di circolare con targa straniera per i residenti da oltre 60 giorni

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La Corte di Giustizia UE si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale avanzato dal Giudice di Pace di Massa che ruota attorno all'articolo 93 del Codice della Strada.

Detto articolo al comma 1 bis dispone che:"Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e' vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero"; al comma 1 ter invece che: "Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing

o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente."

Imporre il divieto di circolazione con targa estera è discriminatorio?

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La domanda sollevata dal GdP richiede l'interpretazione di alcuni articoli del TFUE e prende le mosse da una controversia insorta tra uno straniero e la Prefettura di Massa Carrara, Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara (Italia) in relazione a un verbale di contravvenzione per la violazione del suddetto articolo 93 CdS. Il ricorrente fa presente infatti che il veicolo gli è stato prestato temporaneamente dalla moglie, che è rimasta nel Paese di origine.

Il Gdp di Massa ricorda che chi risiede in Italia da più di 60 giorni non può circolare con un auto con targa estera perché è obbligatorio immatricolare il veicolo in Italia, obbligo a cui consegue quello dell'assicurazione, della revisione e del pagamento della tassa automobilistica. Obblighi che per il GdP limitano o comunque rendono più difficile agli stranieri l'esercizio di alcuni diritti sanciti dal trattato UE. Per questo si rivolge alla Corte UE per sapere se una legislazione, come quella del caso di specie, non debba essere considerata in un certo senso discriminatoria.

Illegittimo chiedere che l'auto estera vanga immatricolata in Italia

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Senza dilungarsi troppo sul passaggio motivazionale e sulle numerose norme analizzate, la Corte UE ritiene che "L'articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev' essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l'interessato possa far valere un diritto a un' esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo."

Lo Stato italiano impone l'obbligo della immatricolazione dopo un certo periodo di residenza per evitare il mancato pagamento di tasse, pedaggi e problemi nell'identificazione dei soggetti che circolano sul territorio. Il pagamento della tassa d'immatricolazione per la Corte UE è giustificata a condizione che il veicolo venga utilizzato essenzialmente sul territorio di quello Stato.

Qualora tale condizione venga meno tale restrizione appare ingiustificata, per cui spetta al giudice del rinvio valutare la sussistenza di detti requisiti quando il veicolo è stato concesso in comodato da un soggetto residente in altro Stato.

In ogni caso, le minori entrate fiscali derivanti dalla mancata immatricolazione, per la Corte non costituiscono un argomento così forte da giustificare la violazione di diritti fondamentali.

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Scarica pdf Corte UE 16 dicembre 2021

Foto: 123rf.com
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