- Significato dell'articolo 8 Costituzione
- Uguaglianza delle confessioni religiose nell'art. 8 Costituzione
- Principio pattizio e articolo 8 Cost.
Significato dell'articolo 8 Costituzione
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Articolo 8 Costituzione: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."
Uguaglianza delle confessioni religiose nell'art. 8 Costituzione
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L'art. 8 della Costituzione ribadisce, come già sancito nell'articolo precedente, il principio di laicità della Repubblica italiana e la sua posizione di neutralità rispetto alle varie confessioni religiose che vengono professate sul nostro territorio.
La norma fondamentale posta dall'articolo in oggetto è quella che tutela la libertà di professione religiosa e l'uguaglianza tra i vari credo religiosi.
In particolare, con riferimento alla libertà è espressamente previsto il limite del rispetto dell'ordinamento giuridico per quanto riguarda l'autonomia statutaria e regolamentare delle singole confessioni religiose.
Quanto all'uguaglianza, ci si riferisce a un rapporto di parità di ogni fede non solo sul piano della libertà di professione religiosa, ma anche e soprattutto sulla possibilità per ogni confessione di regolare i propri rapporti con lo Stato italiano attraverso la stipula di apposite intese.
Principio pattizio e articolo 8 Cost.
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Mentre l'art. 7 Cost. prevede che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica siano fondati sui Patti Lateranensi e sulle loro successive modifiche, i rapporti tra lo Stato ed ogni altra confessione religiosa diversa da quella cattolica sono regolate sulla base di apposite intese.
A tale norma programmatica è stata data attuazione soprattutto a partire dagli anni '80, con intese firmate, nell'arco di pochi anni, con gli esponenti di varie professioni religiose, quali la Tavola Valdese, le Chiese avventiste, le Comunità ebraiche etc.
In tal modo, ognuna di queste confessioni è stata riconosciuta con pienezza e parità, superando lo status di culto meramente ammesso rispetto alla religione cattolica, che fino agli Accordi del 1984 era rimasta, nella sostanza, praticamente la religione di Stato.
Attraverso tali intese, dunque, vengono regolati i rapporti tra lo Stato e le religioni acattoliche e vengono ribaditi la laicità dello Stato e il criterio di pluralismo religioso sul territorio italiano, informato alla bilateralità dei rapporti e al principio pattizio, senza discriminazioni per alcuna religione che rispetti l'ordinamento giuridico italiano.
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