Significato e valore dell'art. 10 della Costituzione. In particolare: la condizione giuridica dello straniero, il diritto d'asilo e il divieto di estradizione

Il testo dell'articolo 10 Costituzione

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Articolo 10 Costituzione: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici."

L'ordinamento internazionale nell'art. 10 Cost.

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L'articolo 10 della Costituzione individua la posizione della nostra Repubblica rispetto al diritto internazionale e detta norme di tutela dello straniero, come era comprensibile fosse stabilito all'indomani del conflitto mondiale.

In particolare, il primo comma fa riferimento al diritto internazionale direttamente applicabile nel nostro ordinamento, a cominciare dai principi generali unanimemente riconosciuti, cui l'Italia si conforma per scelta espressa di questa norma.

Il secondo comma, invece, rimanda alla disciplina di dettaglio posta dalle nostre leggi ordinarie, le quali in ogni caso non possono garantire una tutela inferiore a quella prevista dalle norme e dai trattati internazionali. Tale rinvio normativo è destinato alla disciplina della condizione giuridica dello straniero che si trovi in Italia per scelta propria o perché la permanenza nel suo Paese di origine sia divenuta insostenibile.

Protezione dello straniero e diritto d'asilo nell'articolo 10 Costituzione

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Il sistema normativo di protezione dello straniero è articolato su diversi livelli.

Rilevano, in primis, la Convenzione di Ginevra del 1951 e il Protocollo di New York del 1967, entrambi ratificati dall'Italia, che garantiscono protezione ai rifugiati che sfuggono da guerre, carestie o che siano perseguitati per motivi politici.

Inoltre, occorre fare riferimento al Trattato di Lisbona che garantisce la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE sul territorio degli Stati appartenenti all'Unione, e al d. lgs. 268/98, che disciplina il diritto d'asilo e le procedure per l'ottenimento del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

Al riguardo, si rimanda alla nostra guida sul diritto d'asilo, anche per una più completa disamina dello status di rifugiato. Per approfondimenti, vedasi anche questa ulteriore guida per cenni sulla protezione sussidiaria e Decreto Sicurezza.

L'ultimo comma dell'articolo 10 Costituzione vieta l'estradizione, cioè la consegna ad un Paese estero dello straniero ricercato da regimi antidemocratici per motivi politici, a meno che non abbia compiuto reati di terrorismo o genocidio.


Foto: 123rf.com
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