- Divieto di nuovi animali
- Allontanati gli animali detenuti in pessime condizioni igieniche
- Infondato il divieto di prendere nuovi animali
Divieto di nuovi animali
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Legittimo allontanare da un appartamento in cattive condizioni igieniche gli animali detenuti per curarli e chiedere la bonifica dell'ambiente, che reca nocumento al vicinato. Non è però fondata la decisione di vietare la successiva reintroduzione di nuovi animali, perché così facendo si comprime in modo ingiustificato e arbitrario la libertà personale. Questa in sintesi la decisione assunta dal Tar del Lazio con la sentenza n. 13172/2021 (sotto allegata).
Allontanati gli animali detenuti in pessime condizioni igieniche
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Una donna ricorre al Tar del Lazio per opporsi a un'ordinanza sindacale, che le ha imposto la bonifica dell'appartamento in cui vive con il marito, il trasferimento degli animali in una struttura comunale per curarli e il divieto d'introdurre nuovi animali nell'appartamento.
La donna si lamenta del fatto che l'accesso da parte degli addetti Asl nel suo appartamento è stato effettuato senza un avviso preventivo e senza autorizzazione.
Per la donna inoltre l'ordinanza è stata emessa in assenza dei presupposti di fatto necessari visto che, a suo dire, non sussistevano situazioni igieniche di pericolo né per le persone che abitavano nell'appartamento né per i 7 animali ivi rinvenuti. Lamenta inoltre l'incompetenza del sindaco nell'esprimere una valutazione sul suo stato di salute e di quello degli animali.
Il Comune si costituisce in giudizio e insiste sulle condizioni e i presupposti dell'ordinanza, mettendo in evidenza l'insalubrità dell'ambiente e del condominio in cui è sita l'abitazione della ricorrente.
Infondato il divieto di prendere nuovi animali
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Il Tar Lazio nel pronunciarsi sul ricorso sollevato ritiene il ricorso dell'Ente fondato solo in parte. Indubbia per il Tar "l'insostenibilità delle condizioni igieniche nel quale versa l'appartamento della ricorrente e delle correlative problematiche che ciò comporta in ordine all'ambiente circostante, con nocumento del vicinato."
Il Tar rileva tuttavia che "è privo di fondamento è il divieto di introdurre animali nell'appartamento che è formulato in termini assoluti, senza termine né modalità o condizioni. Come tale, l'ordinanza impugnata comporta una limitazione radicale ed ingiustificata della libertà individuale, priva di causa sia in ordine alla situazione sanitaria (la quale è risolvibile mediante la prescritta bonifica e dunque non consente di prefigurare un divieto senza tempo di detenzione di animali domestici), che guardando al profilo della condizione personale e medica della ricorrente (che non è comprovato versi in condizioni tali da impedirle di prendersi cura di animali domestici)."
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