- Entrate, Iva e accesso a tour virtuali turistici-museali
- Entrate, servizi prestati tramite mezzi elettronici
- Entrate, visite guidate in presenza e da remoto
Entrate, Iva e accesso a tour virtuali turistici-museali
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L'Agenzia delle entrate spiega in quali casi il servizio di guida specializzata nei tour museali virtuali è da considerare inerente ai fini della corretta fruizione del servizio di visita e lo fa nella risposta all'interpello n. 1 del 3 gennaio 2022 (in allegato). il quesito riguarda del corretto inquadramento ai fini IVA, in relazione ad una operazione di vendita, attraverso una piattaforma e-commerce, di accessi a tour virtuali in diretta, a carattere turistico-museale. L'istante chiede se a tale attività sia applicabile l'articolo 10, comma 1, n. 22 D.P.R. n. 633/72in virtù del quale "sono esenti dall'imposta ... le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili".
Entrate, servizi prestati tramite mezzi elettronici
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Dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di territorialita? ai fini IVA per i servizi di telecomunicazione, di tele-radio diffusione e per quelli prestati per via elettronica (nel prosieguo indicati come "servizi TTE"), come previsto dalla direttiva del Consiglio n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (di seguito, "Direttiva IVA"). Tali norme sono state recepite dall'articolo 7-sexies e seguenti del Decreto IVA.
Per individuare, ai fini IVA, i servizi elettronici occorre fare riferimento all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento d'esecuzione (UE) n. 282 del 2011, ai sensi del quale "1.I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla Direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".
Segue un elenco non esaustivo dei "servizi prestati tramite mezzi elettronici", stabilendo quelli che rientrano nell'ambito d'applicazione del paragrafo 1. Mentre il successivo paragrafo 3 contiene un elenco dei servizi che non rientrano tra quelli "prestati tramite mezzi elettronici".
In questo caso i servizi dallo prestati dall'istante non sembrano rientrare in questo elenco. Gli elementi qualificanti di un servizio elettronico sono:
- il mezzo elettronico utilizzato per rendere la prestazione, e cioe? Internet o una rete elettronica;
- la natura "automatizzata" della prestazione, che deve essere caratterizzata da un "intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".
Per qualificare l'"intervento umano minimo", si ritiene utile fare riferimento alla definizione di prestazioni di insegnamento a distanza che ricomprende: "tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente; b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano".
Il paragrafo 3 dell'articolo 7 del citato Regolamento afferma che non rientrano invece nell'ambito di applicazione dei servizi prestati tramite mezzi elettronici, tra gli altri, "i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso e? fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto" (lettera j). In sostanza, e? possibile ritenere che laddove il servizio e? reso utilizzando lo strumento elettronico unicamente come mezzo di comunicazione tra fornitore e cliente, allora non potra? essere definito "elettronico".
Entrate, visite guidate in presenza e da remoto
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Secondo le Entrate il servizio di guida specializzata (ancorché resa da remoto) fornito in diretta è da considerare inerente ai fini della corretta fruizione del servizio di visita (virtuale) reso al cliente finale. La vendita dei relativi titoli di accesso dunque sarà esente ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 22) del Decreto IVA, limitatamente ai luoghi indicati dallo stesso punto 22), ossia "musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili".
Scarica pdf risposta Ag. Entrate n. 1/2022• Foto: 123rf.com