- Il testo dell'art. 24 Costituzione
- Diritto di difesa nell'articolo 24 Costituzione
- Gratuito patrocinio e principio di eguaglianza
Il testo dell'art. 24 Costituzione
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Articolo 24 Costituzione: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari."
L'inviolabilità del diritto di difesa è alla base delle previsioni dell'articolo 24 della Costituzione.
L'inserimento di una simile disposizione all'interno della Carta costituzionale è facilmente comprensibile se si pone mente al periodo storico in cui la stessa fu redatta. Infatti, all'indomani dell'epoca fascista, si volle render certa per tutti la garanzia del diritto alla difesa che fu, invece, più volte negato durante la dittatura.
Diritto di difesa nell'articolo 24 Costituzione
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I primi due commi dell'articolo in esame evidenziano che ogni individuo ha diritto di agire in giudizio per tutelare le proprie ragioni, ed ha altresì diritto di resistere in giudizio in ogni stato e grado del procedimento, come del resto postula il principio del contraddittorio sancito dal successivo art. 111 Cost.
Ciò significa che il giudice potrà pronunciarsi sull'esito di una controversia solo dopo che entrambe le parti siano state messe in condizioni di difendersi, esprimendo la propria posizione in merito all'oggetto della causa.
Gratuito patrocinio e principio di eguaglianza
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L'effettività del diritto di difesa è garantita dal terzo comma dell'articolo in oggetto, che postula l'assistenza di un legale a spese dello Stato quando il soggetto interessato non disponga di mezzi economici sufficienti, così fornendo anche la realizzazione sostanziale del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.
L'ultimo comma dell'art. 24 Cost., infine, introduce una regola ispirata dal principio democratico secondo cui chi subisce un torto in giudizio - in particolare, chi viene condannato e sconta una pena, pur essendo innocente - ha diritto a vedersi riparare l'errore giudiziario nei modi previsti dalla legge (attualmente è previsto il risarcimento per equivalente, cioè con il riconoscimento di una somma di denaro commisurata al pregiudizio subito).
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