Procedimento disciplinare nei confronti dell'ex militare
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Ancora in servizio, l'ex militare della Guardia di Finanza veniva sottoposto a procedimento penale per più reati: il procedimento si sviluppava da un lato con una sentenza di improcedibilità emessa dal G.U.P., mentre per il solo reato di cui all'art. 615 ter c.p. comma 2 e comma 3 "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" veniva disposto il rinvio a giudizio.
A seguito dei provvedimenti giurisdizionali l'amministrazione della Guardia di Finanza promuoveva il procedimento disciplinare di stato nei confronti dell'ex militare.
Dopo il deferimento alla Commissione di disciplina, che esprimeva un giudizio di non meritevolezza alla conservazione del grado, veniva emesso nei confronti dell'incolpato un provvedimento sanzionatorio recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado.
Ebbene, il provvedimento sanzionatorio de quo veniva impugnato - tra le varie - anche in ragione del fatto che l'amministrazione militare avesse considerato con una unica contestazione degli addebiti tutte le condotte disciplinarmente valutabili, anche quelle inerenti all'accesso alle banche dati.
In altri termini, valutava un unicum di condotte relative - invero - a fattispecie diverse per oggetto e modalità, proprio anche in relazione alle cd. condotte materiali.
La decisione del Tar
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. Quarta - Sent. n. 2935/2021 pubblicata il 29 dicembre 2021) accoglie dette coltivazioni argomentative, evidenziando che "il procedimento disciplinare è iniziato per entrambi i tipi di condotta dopo la sentenza del GUP e, quindi, dopo la conclusione del procedimento penale per alcuni fatti estranei allo svolgimento delle funzioni di servizio e dopo l'avvio del procedimento penale (anche) per utilizzo improprio di archivi di polizia, di cui non si conosce l'esito".
Ebbene, così come previsto dall'art. 1393 del codice dell'ordinamento militare sussiste nel caso in questione la causa di sospensione del procedimento disciplinare poiché riguardante "atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio".
I giudici amministrativi riconoscono - insomma - che l'accesso alle banche dati è "in adempimento di obblighi e doveri di servizio" giacchè interpretabile nel significato di "nel corso dell'espletamento", ovvero "in concomitanza" con l'adempimento di obblighi e doveri di servizio, così come da altrettanta recentissima sentenza - TAR Roma n. 12504 del 03/12/2021.
Conclusioni
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Con la decisione in richiamo, i giudici amministrativi milanesi hanno confermato un recentissimo orientamento che prevede l'attività di consultazione/accesso alla banche dati in uso al Corpo di appartenenza in adempimento di obblighi e doveri di servizio; pertanto, in una eventuale sottoposizione a procedimento penale per abuso trova applicazione l'istituto della sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti del procedimento militare, così come previsto dal citato art. 1393 cod. ord. mil. "Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio.Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
Avv. Mariapaola MARRO
0321/230599
02/83527462
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