Il Ministero della Salute ha, dunque, limitato i medici di medicina generale nella erogazione delle terapie domiciliari precoci?
Ricorrenti erano alcuni medici di medicina generale e specialisti.
La pronuncia del TAR LAZIO del 15 gennaio 2022
Con il ricorso oggetto dello scrutinio i sanitari avevano contestato, a mezzo dell'Avv. Erich Grimaldi (presidente del Comitato Cure Domiciliari) e dell'Avv. Valentina Piraino, le linee guida promulgate dall'agenzia regolatrice del farmaco AIFA e pedissequamente mutuate con la circolare del Ministero della Salute, guidato negli ultimi due governi da Roberto Speranza, denominata "Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2" aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, anziché dare indicazioni valide sulle terapie da adottare a domicilio, prevedevano un lungo elenco di terapie da non adottare.
All'evidenza tale divieto non corrispondeva all'esperienza direttamente maturata sul campo dai ricorrenti.
In occasione della camera di consiglio del 4 agosto 2021, il Collegio aveva disposto, a mente dell'art. 55, 10° co., cpa, la fissazione della discussione del ricorso all'udienza di merito del 7 dicembre 2021, in cui era stato alfine trattenuto in decisione.
Il TAR del Lazio ha prioritariamente respinto l'eccezione di inammissibilità formulata dal resistente Ministero della Salute perché, stando all'assunto del dicastero pilotato da Roberto Speranza, la nota AIFA, recepita nella circolare ministeriale, avrebbe una sua autonomia giuridica e non sarebbe stata autonomamente impugnata.
"E' necessario rappresentare - osserva in proposito il TAR - che nel momento in cui l'indicata raccomandazione è stata pedissequamente mutuata nella circolare ministeriale, essa ha perso ogni singolare valenza, compresa una sua autonoma esistenza giuridica ed ha costituito, pertanto, la sola motivazione del provvedimento contestato".
Proseguono i Magistrati amministrativi laziali rilevando quanto appresso: "conseguentemente l'eccezione deve essere respinta. Le censurate linee guida, come peraltro ammesso dalla stessa resistente, costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli".
Il passo della decisione che segue la dice lunga sulla erroneità dell'operato del Ministero della Salute: "in disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l'esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito. La prescrizione dell'AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia
professione, imponendo, anzi impedendo l'utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVI 19 come avviene per ogni attività terapeutica".Il TAR Lazio conclude così: "Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto. La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato. Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati: Riccardo Savoia, Presidente Paolo Marotta, Consigliere Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Roberto Vitanza".
Testo sentenza del TAR Lazio 00419/2022• Foto: 123rf.com