- Le controversie sui buoni fruttiferi
- L'eccezione di prescrizione di Poste Italiane S.p.A.
- La difesa del risparmiatore
- L'impedimento giuridico alla decorrenza della prescrizione
- La causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.
- L'exceptio doli
- Il risarcimento del danno
Le controversie sui buoni fruttiferi
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Negli ultimi anni, Poste Italiane S.p.A. è stata coinvolta in numerose controversie giudiziarie che hanno riguardato diversi aspetti critici della sua attività di collocamento dei buoni fruttiferi. Attualmente, si registra la pendenza di molteplici giudizi relativi a titoli che Poste si rifiuta di rimborsare in quanto asseritamente prescritti, giusta il decorso del termine decennale dalla cessazione della loro fruttuosità. Si tratta di buoni cartacei emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 19.12.2000, privi di indicazioni relative alle caratteristiche dell'investimento che dovevano essere contenute in un apposito Foglio Informativo Analitico (FIA), da consegnarsi al sottoscrittore unitamente al buono.
Tale consegna, tuttavia, non è stata sempre effettuata o, pur laddove effettuata, Poste non ne ha conservato prova, così determinando l'insorgenza di un vasto contenzioso sia dinanzi all'ABF che al Giudice ordinario.
L'eccezione di prescrizione di Poste Italiane S.p.A.
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Nei casi di specie, dinanzi alla richiesta di rimborso di un buono fruttifero postale per il quale è decorso il termine di dieci anni dalla cessazione della fruttuosità, Poste Italiane S.p.A., solitamente, ne deduce la prescrizione giusta l'art. 8 del D.M. 19.12.2000, che così dispone: "i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". Aggiunge pure che tutte le informazioni relative alle caratteristiche del buono erano riportate in appositi Fogli Informativi regolarmente consegnati ai sottoscrittori all'atto dell'emissione. Soprattutto, afferma di aver assolto agli obblighi di informazione e comunicazione alla clientela attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo all'emissione dei buoni, secondo le previsioni del D.M. 19.12.2000 e del D.M. 06.10.04, e che, addirittura, a tale pubblicazione conseguirebbe l'inversione dell'onere della prova sul risparmiatore postale, che deve attivarsi in concreto e verificare l'esatta scadenza del buono e, conseguentemente, i termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi.La difesa del risparmiatore
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Cosa può opporre il risparmiatore all'eccezione di prescrizione formulata da Poste?L'impedimento giuridico alla decorrenza della prescrizione
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Una prima possibile difesa consiste nell'allegare la sussistenza di un impedimento giuridico alla decorrenza della prescrizione, secondo le seguenti deduzioni.Molti dei buoni postali emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 19.12.2000, e quindi ad esso assoggettati, sono privi di ogni riferimento alla data di scadenza e/o comunque, alla loro durata. Nemmeno vi è riportata la locuzione "buono a termine". Ciò in quanto vennero beneficiati da un trattamento privilegiato, previsto nel citato DM, secondo cui le informazioni sull'investimento venivano rinviate ad un Foglio Informativo Analitico, da consegnarsi al sottoscrittore unitamente al buono. Sulla chartula (è il caso, ad esempio, dei buoni con durata di diciotto mesi) veniva riportata solo la seguente locuzione: "Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19.12.2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica pubblicato sulla G.U. n. 300 del 27.12.2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento". Il riferimento è al testo degli articoli 3 e 6 del D.M. 19.12.2000: "3. Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento". "6. Poste Italiane spa espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso delle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi", riaffermato testualmente dall'art. 6 del D.M. 06.10.04: "1. Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, Poste Italiane spa mette a disposizione del cliente nei propri locali aperti al pubblico fogli informativi, contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (di seguito il "Foglio Informativo). 2. Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito".
Dunque, al momento della sottoscrizione del buono, Poste aveva l'obbligo specifico, previsto in una norma regolarmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e richiamata sul buono stesso, di consegnare al risparmiatore un foglio, denominato Foglio Informativo Analitico (FIA), contenente le caratteristiche dell'investimento. Non v'è dubbio che tra le caratteristiche vada sicuramente annoverata la durata atteso che, giusta l'art. 8 del D.M. 19.12.2000, "i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". L'informazione sulla durata del buono doveva, dunque, essere senz'altro fornita al sottoscrittore tramite il richiamato Foglio ed, in effetti, tutti i vari Fogli Informativi Analitici pubblicati sul sito dell'ente emittente (www.cassaddpp.it) riportano anche la durata del buono cui si riferiscono.
In definitiva, secondo la disposizione ministeriale, la conoscenza giuridica sul regolamento del prestito in capo al sottoscrittore si attuava esclusivamente tramite la consegna del FIA.
In pratica, tuttavia, tale Foglio non veniva mai, o quasi mai, consegnato ai sottoscrittori che rimanevano in possesso solo di una chartula del tutto "neutra", priva di indicazioni concrete circa la misura degli interessi, la durata del prestito, etc.. Ciò, in quanto Poste non ottemperava alle disposizioni di legge che le imponevano di informare il sottoscrittore sulle caratteristiche dell'investimento.
Indi, in mancanza di una corretta informazione da parte di Poste, da realizzarsi esclusivamente con la consegna del Foglio Informativo come previsto ex lege, il sottoscrittore non poteva avere, sempre ex lege, alcuna conoscenza giuridica delle reali condizioni che avrebbero regolato il buono, men che mai della sua durata.
Da tale rilievo segue che, laddove si accerti la mancata consegna del FIA da parte di Poste, tale inadempimento abbia impedito al creditore di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso e, quindi, impedito alla prescrizione di iniziare a decorrere ex art. 2935 c.c..
Una prima apertura in tal senso si registra nella recente sentenza del 20.05.2020 n. 306 del Tribunale di Termini Imerese, ove si osserva: "Se è vero che il DM 19.12.2000 stabilisce i termini di scadenza dei BPF è anche vero, tuttavia, lo si ribadisce, che lo stesso provvedimento impone la consegna al cliente dei fogli informativi nei quali, tra l'altro, deve essere riportata la scadenza del titolo. E questa consegna deve essere considerata come fase necessaria per rendere le necessarie informazioni sul titolo ai sottoscrittori (non potendosi neppure ritenere sufficiente che le stesse informazioni possano essere, genericamente, acquisite dal provvedimento normativo alla base dell'emissione). Da quanto esposto, si ritiene che i ricorrenti non siano stati messi nelle condizioni di esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso, né può essere trascurato che nell'ordinamento giuridico italiano vige il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto. Il che impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione".
Secondo il Tribunale, dunque, è solo con la consegna del Fia che si integra la conoscenza legale delle condizioni del prodotto finanziario in capo al sottoscrittore: il difetto di consegna costituisce, conseguentemente, impedimento legale, e non di mero fatto, all'esercizio del diritto al rimborso.
La causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.
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La mancata consegna del Fia al sottoscrittore rileva anche sotto altro profilo che, pure, può essere sollevato dalla difesa del risparmiatore.E' principio giurisprudenziale che una condotta omissiva in ordine ad un atto dovuto costituisce causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.. In particolare, è stata riconosciuta efficacia sospensiva della prescrizione al comportamento omissivo del debitore che "abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge" (Cass. 11.11.98 n. 11348). La Suprema Corte ha ribadito l'assunto anche nella pronuncia del 29.01.10 n. 2030, ove si specifica che l'omissione di una informazione ha rilievo ai fini della sospensione della prescrizione "quando sussista un obbligo di informare".
Orbene, come sopra dedotto, non v'è dubbio che Poste avesse l'obbligo tassativo di informare il sottoscrittore attraverso la consegna allo stesso di uno specifico Foglio contenente tutte le condizioni del titolo, obbligo codificato nella richiamata normativa, regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Un obbligo, perdipiù, che va iscritto e letto, non solo ex se, ma nel più ampio contesto delle regole poste a tutela della buona fede oggettiva (art. 1375 c.c.), della correttezza (art. 1175 c.c.) nonché del risparmio (in primis, l'art. 47 della Costituzione) e dirette ad assicurare all'investitore la disponibilità effettiva e costante delle condizioni del rapporto.
Dunque, "un obbligo di informare", già di per se cogente, e, ove ve ne fosse bisogno, rafforzato dalle normativa contrattuale nonché dalla tutela dell'investitore nei confronti degli intermediari finanziari (quale è Poste). Un obbligo, inoltre, che non ha surrogati o succedanei o alternative modalità di adempimento ma che deve essere necessariamente ed esclusivamente adempiuto con la consegna del Foglio Informativo.
Ciò considerato, non appare affatto condivisibile l'affermazione di Poste di aver assolto agli obblighi di informazione e comunicazione alla clientela attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento relativo all'emissione dei buoni, in quanto così previsto dall'art. 6 del D.M. 06.10.04". Detto articolo, infatti, non prevede che gli obblighi di comunicazione e informazione su di essa gravanti vengano assolti con la pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale bensì, in via unica ed esclusiva, con la consegna del Foglio Informativo ("Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito").
La pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta Ufficiale, insomma, non è elemento né necessario né sufficiente per ritenere assolti gli obblighi di comunicazione e informazione gravanti su Poste atteso che, proprio in virtù della normativa pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale (DM 19.12.2000 e D.M. 06.10.04), tali obblighi potevano ritenersi adempiuti solo con la consegna del Foglio Informativo.
Nemmeno condivisibile appare quanto pure allega solitamente la difesa di Poste secondo cui a tale pubblicazione conseguirebbe l'inversione dell'onere della prova sul risparmiatore postale che dovrebbe attivarsi per verificare l'esatta scadenza del buono e, conseguentemente, i termini di prescrizione entro cui poter chiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi. In primis, una tale affermazione costituisce senz'altro un tentativo di ribaltare i basilari principi dell'art. 2697 c.c., secondo i quali spetta ad essa provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che vuole far valere e, quindi, allegare e dimostrare l'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore. Del resto, non può che ripugnare l'assunto secondo cui un obbligo informativo funzionale alla trasparenza e strumentale alla effettiva conoscenza delle informazioni inerenti al rapporto, di cui è specificamente onerato Poste, possa essere sminuito o cancellato tout court da un non codificato, teorico, indiscriminato, vago e generico onere di attivazione dell'investitore.
Quindi, laddove Poste ometta di allegare e dimostrare l'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore e considerata l'obbligatorietà dell'adempimento di tale prestazione, la relativa omissione può essere ricompresa tra le cause di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.
L'exceptio doli
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Un ulteriore profilo merita rilievo. L'eccezione di prescrizione di Poste deve essere esaminata anche a fronte del suo evidente inadempimento di una prestazione posta a tutela delle regole della buona fede oggettiva, della correttezza e della tutela del risparmio (tutte dirette ad assicurare all'investitore la disponibilità effettiva e costante delle condizioni del rapporto). Ed infatti, come ha già evidenziato l'ABF, la violazione dell'obbligo legale di consegnare il foglio informativo consentirebbe a Poste di trarre vantaggio da un proprio inadempimento, approfittando di un deficit di conoscenza sulla durata dei titoli causato da essa stessa all'investitore, cui è stata tolta la possibilità di usufruire di una compiuta ed immediatamente accessibile rappresentazione dei termini dell'operazione. L'eccezione di prescrizione può, dunque, essere paralizzata, da parte del risparmiatore, con l'exceptio doli, identificando il dolo di Poste non solo nella condotta contraria alla buona fede oggettiva, intesa quale parametro di valutazione dei rapporti intersoggettivi, ma anche in una concreta mala fede, sia coeva che successiva alla stipula del negozio giuridico.Ed infatti, come risulta dalla quotidiana esperienza nelle controversie di tal genere, Poste non allega né dimostra in giudizio l'avvenuta consegna del Foglio Informativo, malgrado una tale prova porrebbe immediata fine alla lite. Tale condotta è dettata dal fatto che l'azienda Poste non ha mai consegnato i Fogli informativi e, se e quando lo ha fatto, non ha predisposto alcun sistema diretto ad assicurare e verificare l'effettività dell'adempimento. Poste, insomma, non conserva alcuna prova dell'eventuale consegna del Foglio in quanto non si è mai preoccupata di predisporla. Sin dall'inizio del rapporto, dunque, Poste - malgrado l'evidente trattamento preferenziale che le era stato concesso, onerandola della mera consegna della coppia chartula-Foglio (in luogo delle decine e decine di pagine di documenti da compilare e sottoscrivere a carico degli altri competitors gestori del risparmio) - ha consapevolmente deciso di non tenere in alcun conto l'obbligo posto a suo carico. Diversamente si sarebbe attivata, prima di ogni altra cosa, ad acquisire la prova della consegna del Foglio al sottoscrittore. Una tale condotta può, dunque, integrare una ipotesi di mala fede, che sorge con la nascita del rapporto, si accompagna alla sua maturazione e trova il suo apice con la formulazione dell'eccezione di prescrizione.
Il risarcimento del danno
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Oltre a rilevare ai fini della prescrizione e/o della exceptio doli, l'inadempimento di Poste incide anche sulla responsabilità extracontrattuale, con consequenziale diritto al risarcimento da parte del sottoscrittore del buono, secondo le regole generali. Ed invero, all'acquisizione in giudizio della circostanza di fatto della mancata consegna del FIA, consegue l'accertamento positivo dell'inadempimento di un obbligo in executivis di fonte legale e, quindi, la violazione da parte di Poste della normativa sulla trasparenza e sul dovere di informazione.Ciò vincola il debitore al risarcimento del danno causato al creditore che, di contro, deve ritenersi esente da ogni profilo di colpevolezza.
La violazione informativa può, infatti, ritenersi la causa unica e diretta del mancato uso della facoltà di chiedere la liquidazione del titolo nei termini previsti ex lege da parte se solo si osservi l'enorme numero dei risparmiatori postali incappati nella prescrizione dei buoni e che hanno attivato, nei vari uffici giudiziari di Italia, un vasto contenzioso. Anche la mancata consegna del Foglio Informativo è stata oggetto di molte cause e migliaia di identiche controversie pendono dinanzi all'ABF.
Tra queste, l'ABF di Roma che, con decisione n. 19576 del 3.09.21, ha riconosciuto l'inadempimento di Poste ed il suo correlato obbligo risarcitorio.
Avv. Filomena Zaccardi
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