La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 12425/2007) ha stabilito che strappare un bacio alla ex per tentare di riconquistarla può essere considerato un reato. Osservano infatti i Giudici di Piazza Cavour che "nella nozione di atti sessuali di cui all'art. 609 bis c.p., si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente" e che "è infatti, pacifico che la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. ricomprende - se connotata da violenza - qualsiasi comportamento (addirittura anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo) che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente". I Giudici precisano poi che "il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale" e che, pertanto "tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompresso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l'atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo". Con questa sentenza la Corte ha confermato la condanna ad un anno e due mesi inflitta dalla Corte di Appello di Venezia ad un giovane lasciato dalla fidanzata che, non rassegnato, le aveva estorto un bacio sulla bocca.
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