- Ammissione patrocinio gratuito e reddito di cittadinanza
- Ai fini del gratuito patrocinio rileva il reddito di cittadinanza?
- Il reddito di cittadinanza rileva ai fini del gratuito patrocinio
Ammissione patrocinio gratuito e reddito di cittadinanza
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Per l'ammissione al gratuito patrocinio il reddito di cittadinanza rileva anche se trattasi di reddito esente dall'imposta IRPEF, perché è determinabile pro quota. La cittadina che quindi vuole separarsi dal coniuge, titolare del reddito di cittadinanza e della Carta tramite la quale il sostegno viene erogato, può presentare domanda per il patrocinio gratuito perché la stessa risulta, alla luce dei documenti forniti, titolare del Reddito di cittadinanza nella misura del 50%. Questa la risposta n. 31/2022 del 19 gennaio 2022 (sotto allegata) fornita dall'Agenzia delle Entrate all'interpello che si va a illustrare.
Ai fini del gratuito patrocinio rileva il reddito di cittadinanza?
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Una cittadina si rivolge all'Agenzia delle Entrate perché ha intenzione di presentare domanda per il patrocinio gratuito perché si vuole separare dal marito.
Espone inoltre di essere disoccupata, di non essere proprietaria di immobili o mobili registrati e di beneficiare del reddito di cittadinanza, in virtù della domanda avanzata dal marito, che è anche il titolare della Carta sulla quale il beneficio statale viene erogato.
L'istante ritiene di avere diritto ad accedere al patrocinio gratuito in quanto il DPR n. 115/2002 che contiene il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" all'art 76, che disciplina proprio le condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito, ai commi 3 e 4 prevede:
" 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero a imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi."
Nel suo caso, del reddito di cittadinanza percepito dal marito la stessa dispone nella misura della metà, inoltre la stessa, volendosi separare, si trova evidentemente in una condizione di "conflitto" con il marito che fa parte dello stesso nucleo familiare e visto che il limite attualmente previsto da non superare per essere ammessi al gratuito patrocinio è di € 11.746,68, la stessa ritiene di avere diritto al gratuito patrocinio.
A ulteriore conferma della sua tesi, l'istante richiama la risposta n. 313/2021 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha precisato che il reddito di cittadinanza rileva ai fini della determinazione del reddito richiesto per accedere al patrocinio gratuito e che quando si vuole avviare una causa di separazione rileva solo il reddito della parte istante.
Il reddito di cittadinanza rileva ai fini del patrocinio gratuito
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L'Agenzia delle Entrate accoglie in sostanza la tesi dell'istante, fornendo ulteriori dettagli.
Precisa infatti che il comma 2 dell'articolo 76 del Testo unico delle spese di giustizia richiamato dall'istante prevede anche al comma 2 che "Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante" e che "In tal caso, ai sensi dell'articolo 92 del Testo unico spese di giustizia, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi" rispetto al limite di euro 11.746,68 per fare domanda di gratuito patrocinio.
Come correttamente fatto presente dall'istante, il comma 4 dell'art. 76 prevede anche che quando la controversia riguarda i diritti della personalità o se l'interesse del richiedente contrasta con quelli dei familiari conviventi allora si deve tenere conto solo del reddito personale del soggetto interessato a fare domanda per il patrocinio gratuito.
L'Agenzia ricorda che la Cassazione ha precisato che la regola appena vista vale proprio nei procedimenti di separazione, anche consensuale, per cui "ai fini dell'applicabilità della disciplina del gratuito patrocinio, il reddito del ricorrente non deve essere cumulato con quello del coniuge convivente, poiché la sussistenza di un conflitto di interessi tra le posizioni dei coniugi rende operante la deroga."
Come l'istante, richiama il contenuto di cui all'art 76 comma 3, che in effetti prevede che "ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva" per cui anche il reddito di cittadinanza rileva a tale fine.
Ricorda poi che il reddito di cittadinanza viene riconosciuto dopo avere vagliato la presenza di alcuni requisiti sia in capo all'istante, sia in capo ai membri del nucleo familiare singolarmente considerati, infatti di recente è stata prevista la possibilità di erogare a ogni componente del nucleo familiare la propria quota pro capite, con conseguente emissione di più carte.
Disposizione quest'ultima, in particolare, che permette d'individuare la quota spettante a ogni componente maggiorenne del nucleo.
Nel caso di specie si evidenzia che la carta del reddito di cittadinanza è intestata al coniuge da cui l'istante intende separarsi e che quindi, poiché dalla documentazione non risulta che del nucleo facciano parte altri componenti rispetto ai coniugi, può affermarsi che il reddito debba essere suddiviso nella quota del 50% ciascuno.
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Scarica pdf Risposta Agenzia Entrate n. 31 del 19.01.2022