Per contro, come ha ricordato il 18 gennaio 2022 la Prof.ssa Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia clinica e virologia dell'Ospedale Sacco di Milano, durante la trasmissione "Fuori dal coro" di Mario Giordano, si era burocratizzata in modo elefantiaco proprio quella fase delle prime 72 ore dal manifestarsi della sintomatologia, decisive per la sorte del paziente.
Continuiamo a ritenere che il protocollo tanto caro al due volte Ministro della Salute Roberto Speranza sarà bandito in quanto inammissibile dal punto di vista medico-scientifico oltre che illogico.
Ad ogni modo, s'impone annotare che il Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, con una fulmineità che d'ora in avanti i cittadini saranno legittimati ad attendersi anche per le restanti vicende processuali (sospensiva del 19 gennaio 2022!), ha già disposto con decreto inaudita altera parte la sospensione in via cautelare della pronuncia appellata dal Ministero della Salute e commentata su questa Rivista.
Siamo in grado di riportarne il contenuto per esteso, con l'avvertenza che i neretti sono nostri e che l'acronimo "MMG" sta per "medici di medicina generale"; costoro, a prima vista, vengono abbandonati al loro destino, se non altro sotto il profilo civilistico.
Colpisce il ragionamento dell'Estensore di Palazzo Spada in ordine al fatto che i medici non fossero minimamente vincolati nella scelta della terapia migliore.
E qui si aprirebbe una dissertazione infinita su linee guida e "raccomandazioni" in relazione alla Legge Gelli-Bianco n. 24 del 1° aprile 2017 sulla responsabilità medico sanitaria.
Ricordiamo il passo della illuminante pronuncia del TAR del Lazio in cui si sottolinea: "le censurate linee guida, come peraltro ammesso dalla stessa resistente, costituiscono mere esimenti in caso di eventi sfavorevoli".
Strano Paese quello in cui viviamo: ma per la corale retorica non erano eroi?
"Il Presidente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2022, proposto dal Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente le linee guida per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2 (Covid-19);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che la sintetica motivazione della sentenza appellata afferma la natura vincolante, ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid, della circolare ministeriale;
Ritenuto che, in questa sede di delibazione sommaria, laddove non emerge una puntuale motivazione circa il carattere vincolante censurato, appare invece:
- che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, "raccomandazioni" e non "prescrizioni", cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l'ammissione della continua evoluzione in atto;
- che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l'esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale;
- che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far "riappropriare" i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l'atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle "migliori pratiche" che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente;
P.Q.M.
accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza appellata fino alla discussione collegiale che fissa alla camera di consiglio del 3 febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.
Così deciso in Roma il giorno 19 gennaio 2022.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Il Presidente Franco Frattini".
Attendiamo ora l'udienza di discussione collegiale del 3 febbraio 2022 avanti al Consiglio di Stato.
Contrariamente a quanto la comunicazione mainstream ha veicolato nelle scorse ore, la partita (per i cittadini e per i valorosi medici del territorio) contro la "follia sanitaria della vigile attesa", espressione coniata dall'Avv. Erich Grimaldi, presidente del Comitato Terapie Domiciliari che patrocina la causa insieme alla Collega Valentina Piraino, è ancora apertissima.
Nel frattempo inganniamo la... vigile attesa dell'importantissimo verdetto dissertando sui 15 o 20 secondi durante i quali l'edicolante (al chiuso) scambia la copia del quotidiano con due monetine dopo aver rigorosamente controllato il green pass del romantico lettore amante della carta stampata. O se l'avventore del supermercato possa acquistare, oltre all'essenziale cibaria, l'inessenziale paio di calzini, pena la multa in caso di controllo a campione.
È l'Italia folle al tempo del Covid.