Per la Cassazione, non rileva che la minaccia venga proferita in lingua sarda se dal contesto emerge che l'imputato ha commesso il reato

Minaccia in lingua sarda

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La Cassazione con la sentenza n. 1042/2022 (sotto allegata) conferma la decisione del Gup che ha qualificato diversamente, rispetto all'originaria contestazione del delitto di atti persecutori, le due espressioni minacciose dell'imputato di cui una espressa in lingua italiana e una in lingua sarda. In relazione a quest'ultima minaccia l'imputato ha sollevato i principali motivi del ricorso, che però gli Ermellini hanno ritenuto inammissibili, in quanto, indipendentemente dalla lingua utilizzata, il reato di minaccia è stato ritenuto integrato.

La vicenda processuale

Il GUP dichiara non punibile per tenuità del fatto l'imputato per due condotte minacciose, di cui una in lingua italiana e una in lingua sarda, commesse ai danni di un collega, anche lui infermiere professionale e presente nella stessa casa circondariale, qualificando così diversamente la condotta contestata in origine come unico delitto di atti persecutori.

Reato impossibile?

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L'imputato, a mezzo difensore, nel ricorrere in Cassazione, solleva i seguenti motivi:

  • con il primo lamenta, in relazione alla minaccia in lingua sarda, la violazione dell'articolo che contempla detto reato, ritenendo che il Giudice abbia travisato le prove perché l'illecito penale non è stato dimostrato nella sua commissione. Contraddittoria l'affermazione con cui il giudice prima dichiara che il linguaggio è ambiguo e poi sostiene che alla persona offesa sia stato preannunciato un male imprecisato. Il giudice inoltre non ha interpretato correttamente la frase in lingua sarda e ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione difensiva con cui si è dedotto che, essendo impossibile il male minacciato, lo stesso reato doveva ritenersi impossibile.
  • Con il secondo si ritiene che il giudice non abbia motivato in ordine all'elemento soggettivo del reato di minaccia
    in lingua sarda perché, contrariamente a quanto affermato anche dalla stessa persona offesa, il giudice ha dedotto che la frase minacciosa in lingua sarda sarebbe stata pronunciata ad alta voce per farsi sentire dalla vittima e senza curarsi della presenza di altre persone e che la stessa fosse collegata a quella precedente in lingua italiana.
  • Con il terzo contesta il reato di minaccia pronunciato in lingua italiana, perché il giudice è giunto a tale conclusione senza mettere minimamente in dubbio le affermazioni della persona offesa e senza tenere conto dell'assenza di altre persone ai fatti.
  • Con l'ultimo infine contesta il contenuto dei certificati medici da cui emerge lo stato di turbamento della persona offesa, trascurando che anche il ricorrente è stato minacciato dalla moglie (infermiera) del medico che ha redatto dette certificazioni. Certificati che, a parere del ricorrente, sono comunque inutilizzabili perché generici, contrastanti e inattendibili.

Male imprecisato della minaccia

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché sono inammissibili i motivi sollevati.

Il primo motivo non è ammissibile perché in sede di legittimità non si può sindacare l'interpretazione data dal giudice a un'espressione in lingua sarda e perché il termine sibillino utilizzato dal giudice per descrivere la minaccia non contrasta con il termine "male imprecisato" della minaccia.

Inammissibile il secondo motivo relativo alla motivazione del giudice perché il GUP ha desunto il dolo dalle modalità della condotta, dal fatto che chi aveva assistito all'antecedente aveva dichiarato che tra i due c'era stato un battibecco e dalla prova della minaccia precedente proferita in lingua italiana in data anteriore.

Inammissibile il terzo perché il giudice ha assolto l'imputato dal reato d'ingiuria perché trattandosi di condotte sporadiche e diluite nel tempo non era integrabile il reato di atti persecutori. In capo al Giudice inoltre non sussiste alcun obbligo specifico di motivare le ragioni per le quali ritiene o meno inattendibili le dichiarazioni dell'imputato rispetto a quelle rese dalla persona offesa, che tra l'altro non sono state mai contraddette da altri elementi probatori né dal difensore dello stesso ricorrente.

Inammissibile infine anche il quarto motivo perché il motivo del ricorso relativo ai certificati medici appare generico, non confrontandosi con le ragioni esposte dal Giudice.

Scarica pdf Cassazione n. 1042/2022

Foto: 123rf.com
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