La S.C. si è nuovamente pronunciata sulla notifica di un atto di precetto su decreto ingiuntivo esecutivo privo dell'indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva

Nullità precetto

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Nullo l'atto di precetto se non è indicata la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo e l'apposizione della formula esecutiva. Così la Cassazione (con l'ordinanza n. 2093/2022) è tornata a pronunciarsi sulla questione delle conseguenze derivanti dalla notifica dell'atto di precetto su decreto ingiuntivo esecutivo.

La vicenda

Tizio, creditore di Caio, notificava a quest'ultimo l'atto di precetto fondato sul Decreto Ingiuntivo emesso in suo favore dal Tribunale e ormai definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in quanto mai opposto.

Letto il precetto, Caio proponeva immediata opposizione allo stesso asserendo che, nel corpo dell'atto notificatogli, non v'era stata alcuna indicazione del provvedimento a mezzo del quale il Giudice aveva dichiarato l'esecutorietà del decreto stesso. Il Tribunale, valutati gli atti, riteneva che il precetto opposto contenesse tutti gli elementi necessari per la sua validità e, pertanto, rigettava.

Ebbene Caio, al fine di ottenere una pronuncia favorevole, proponeva ricorso per Cassazione.

Nullità precetto privo della dichiarazione di esecutorietà

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La Corte, analizzato il caso e le motivazioni addotte a supporto del ricorso depositato, dichiarava quest'ultimo fondato in virtù delle seguenti argomentazioni:

a) il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, nonché della data di notifica dell'ingiunzione: quando, però, manchi un elemento come, nella fattispecie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo

, previsto con lo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, e questa individuazione sia stata comunque altrimenti possibile, e quello scopo dunque raggiunto, l'invalidità non può pertanto essere dichiarata (Cass., 28/01/2020, n. 1928);

b) al contempo, resta fermo che l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dall'apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità - deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi - del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva: perciò, è stata ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (Cass., 30/09/2019, n. 24226).

Mancata indicazione apposizione formula esecutiva: non può essere sanata

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Per la Corte, la mancata indicazione dell'apposizione della formula esecutiva non può in alcun modo essere sanata grazie al raggiungimento dello scopo.

In particolare, i Giudici hanno sottolineato come le indicazioni menzionate (esecutorietà del titolo e spedizione in forma esecutiva) riportino a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo.

Avv. Laura Ciccone


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