- La Cassazione sulla differenza tra indennizzo e risarcimento
- Indennizzo Inail
- Il danno differenziale
- I contratti assicurativi
La Cassazione sulla differenza tra indennizzo e risarcimento
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Con due pronunce della Corte di Cassazione civile (Cass. civ. n. 32625/2021 e Cass. civ. n. 31115/2021) si ribadiscono le differenze sistematiche tra l'"indennizzo" ed il "risarcimento".
In via generale, si qualifica indennizzo il compenso per uno spostamento di ricchezza la cui causa è un fatto lecito, mentre se la causa dello spostamento è antigiuridica si avrà il risarcimento del danno (Cass. civ. n.13448/2009).
Queste differenze risaltano, in modo particolare, nell'ambito dei rapporti tra il privato e le pubbliche amministrazioni qualora i beni di appartenenza privata siano espropriati o comunque acquisiti dalle amministrazioni.
In tale ambito, il diritto all'indennizzo si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, per cui non è consentito soddisfare l'interesse generale attraverso il sacrificio del singolo, senza che questo ne sia indennizzato e si distingue dal risarcimento del danno ex art.2043 cod. civ., che presuppone, invece, il fatto doloso o colposo (Cass. Civ. n.9341/2003).
Indennizzo Inail
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Questa differenza si applica, anche, in ambito negoziale qualificando come "indennizzo" il compenso per un atto lecito posto in essere da una parte che determini un impoverimento dell'altra, nell'esercizio di un diritto riconosciuto negli accordi negoziali ad una delle parti.
In ambito lavorativo, ad esempio, la prestazione INAIL di cui all'art.13 d. Igs. n.38 del 2000 definisce i meri aspetti indennitari ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che è strutturata in termini di mero indennizzo. A differenza del risarcimento, quindi, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità.
Tale distinguo si ritrova, anche, nelle disposizioni di rango costituzionale in materia "risarcitoria" e "indennitaria", ".. considerato che mentre il risarcimento del danno biologico trova titolo nell'art.32 Cost., l'indennizzo INAIL è invece collegato all'art.38 Cost., e risponde alla specifica funzione sociale di garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore, sicchè la differenza genetica e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art.13 cit. e il risarcimento del danno biologico non consente di ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore".
Il danno differenziale
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Ancora, la nozione di "danno differenziale" riferita al danno biologico, va intesa come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo dovuto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro, mentre nel cd. "danno complementare" vanno ascritti i danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa, da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile (vds. Cass. civ. n.166/2017).
I contratti assicurativi
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Nell'ambito dei rapporti assicurativi privatistici, la Cassazione civile n.12565/2018 ha riaffermato alcuni principi di diritto.
Nel contratto assicurativo contro i danni, l'"indennizzo" rappresenta il beneficio dell'assicurato in funzione del danno sofferto in conseguenza del sinistro, ex artt. 1904 e ss. cod. civ.
Nel caso di assicurazione sulla vita, l'"indennità" si cumula con il "risarcimento", perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.
Infine, "Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto".
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