Significato dell'articolo 40 della Costituzione: il diritto di sciopero dei lavoratori e i limiti di legge entro cui può essere esercitato

Il testo dell'articolo 40 Costituzione

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Articolo 40 Costituzione:

"Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano."

Sciopero e articolo 40 Costituzione

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Il diritto di sciopero è riconosciuto dalla Costituzione, che ne prevede espressamente la sussistenza, o meglio, la preesistenza: tale diritto, cioè, non è creato dalla Carta ma è immanente alla qualità di lavoratore subordinato.

Lo sciopero è un diritto individuale di ogni lavoratore, che si esercita in modo collettivo, e consiste nell'astensione temporanea dal fornire la propria prestazione lavorativa.

Nella pratica, è uno strumento a disposizione dei lavoratori per manifestare la propria posizione o il proprio malcontento riguardo a determinati argomenti, in particolare rispetto alle condizioni di lavoro; solitamente è mirato a ottenere provvedimenti dal datore di lavoro o a sollecitare l'adozione di particolari politiche e provvedimenti da parte delle istituzioni.

Lo sciopero viene solitamente organizzato dai sindacati più rappresentativi (vedi anche la nostra guida sull'art. 39 Cost.) e, per tutta la sua durata, comporta la sospensione della retribuzione.

Non tutte le categorie di lavoratori possono scioperare, ad esempio non è previsto il diritto di sciopero dei militari. Gli appartenenti ad alcuni corpi di polizia, invece, hanno un limitato diritto di sciopero.

Sciopero e legge ordinaria

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Se da un lato con l'articolo 40 Costituzione si è scelto di mettere nero su bianco la sussistenza del diritto di sciopero, dall'altro si è avvertita l'urgenza di conferire alla legge ordinaria il compito di delimitare l'ambito in cui tale diritto può essere esercitato.

L'esperienza della nostra Repubblica, in ogni caso, ha dimostrato che l'unico settore in cui la legge si è effettivamente occupata di regolare compiutamente l'esercizio del diritto di sciopero è quello dei servizi pubblici essenziali.

La legge 146 del 1990, infatti, ha stabilito che, in caso di sciopero, occorre garantire un congruo preavviso e un livello minimo nell'erogazione dei servizi essenziali, cioè quei servizi particolarmente importanti per la popolazione come trasporti, comunicazioni, l'istruzione e la salute.


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