Significato dell'articolo 45 della Costituzione. Le imprese cooperative e la tutela dell'artigianato. Il carattere mutualistico dopo la riforma delle società

Il testo dell'art. 45 Costituzione

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Articolo 45 Costituzione:

"La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato."

Articolo 45 Cost. e imprese cooperative

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Nel progetto costituzionale, le imprese cooperative avrebbero dovuto avere un ruolo molto più centrale nell'economia italiana, rispetto a quanto si è poi verificato nella pratica, ma tale modello di impresa ha trovato comunque una significativa applicazione.

In particolare, le imprese cooperative che garantiscono ai soci un risparmio sul prezzo di acquisto di beni e servizi o una retribuzione maggiorata per la prestazione lavorativa offerta sono caratterizzate, oggi, da una mutualità meno accentuata rispetto a quella considerata dall'art. 45 Cost.

Infatti, mentre il dettato costituzionale ipotizzava imprese con mutualità pura, in cui era assente ogni scopo di lucro, le cooperative contemplate dalla legge di riforma del diritto delle società (l. 6/2003) rispondono anche ad un modello a mutualità prevalente. Ciò vuol dire che, nell'oggetto di tali imprese, accanto allo scopo mutualistico trova spazio anche la ricerca del profitto.

Quanto alla promozione e al trattamento di favore di tali imprese cooperative, di cui deve farsi carico la legge in base al secondo comma dell'articolo in esame, la legge ordinaria prevede soprattutto incentivi e agevolazioni fiscali, stabiliti non solo a favore delle imprese cooperative ma anche delle organizzazioni no-profit come le Onlus.

La tutela dell'artigianato nell'art. 45 Cost.

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Il comma terzo dell'art. 45 Costituzione si propone di tutelare l'artigianato, come forma di produzione diversa da quella industriale, dalla quale si differenzia per presupposti e metodologie.

L'artigianato, che rinviene nel lavoro dell'individuo il suo carattere prevalente, è per sua natura avulso da quel concetto di produzione di serie che caratterizza le imprese industriali e che consente a queste ultime di mantenere contenuti i prezzi proposti al pubblico.

In considerazione del maggior valore del prodotto artigianale, unico per natura, e della particolarità del processo produttivo, il prezzo dei prodotti artigianali è inevitabilmente più alto. Proprio per questo, l'artigianato necessita della tutela e della valorizzazione della produzione da parte del legislatore, con la competenza in materia che oggi viene demandata alle Regioni (v. art. 117 Cost.).


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