- Linee guida su vigile attesa e paracetamolo? Solo raccomandazioni
- Ministero: non ordini, ma mere raccomandazioni
- Raccomandazioni uniformi per gestire in modo coordinata la pandemia
Linee guida su vigile attesa e paracetamolo? Solo raccomandazioni
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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 946/2022 (sotto allegata) conferma la legittimità delle linee guida contenute nella circolare del Ministero della Salute del 30 novembre 2020, aggiornata poi con quella del 26 aprile 2021, che ha tenuto conto dell'evoluzione epidemiologica e delle nuove conoscenze scientifiche, precisando che le indicazioni in esse contenute, diversamente da quanto compreso dai medici odierni appellati, corrispondono a mere indicazioni, raccomandazioni, non prescrizioni vincolanti. Il medico che cura un paziente domiciliare affetto da Covid 19 quindi è libero di prescrivete i farmaci che ritiene più appropriati al caso specifico, purché in base a evidenze scientifiche acquisite. Questa la conclusione della vicenda sulla "vigile attesa" e paracetamolo.
Ministero: non ordini, ma mere raccomandazioni
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Il Consiglio di Stato giunge alla suddetta conclusione su ricorso del Ministero della Salute, appellante della decisione del Tar lazio del 15 gennaio 2022, che aveva annullato le linee guida contenenti le indicazioni, rivolte ai medici, per la cura domiciliare dei pazienti affetti da Covid 19. Il Ministero ricorda che la prima circolare 30 novembre 2020 conteneva un espresso rinvio alla nota dell'AIFA recante "Principi di gestione dei casi covid 19 nel setting domiciliare", con "raccomandazioni sul trattamento farmacologico domiciliare dei casi lievi". Fa presente inoltre che detta circolare è stata aggiornata il 26 aprile 2021 e che il contenuto è stato approvato dal Consiglio Superiore di sanità.
I medici appellati, quando avevano contestato il contenuto della circolare del 26 aprile 2021, l'avevano censurata nella parte in cui la stessa disponeva che "nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevedeva unicamente una "vigilante attesa" e la somministrazione di fans e paracetamolo, nonché nella parte in cui poneva indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid."
I medici hanno contestato in sostanza il fatto che le linee guida Aifa "anziché dare indicazioni valide sulle terapie da adottare a domicilio, fanno un lungo elenco delle terapie da non adottare, divieto che non corrisponde all'esperienza diretta maturata dai ricorrenti stessi. La comunicazione oggetto di impugnativa, infatti disporrebbe quali unici criteri confermati e definiti per il trattamento dei pazienti affetti da Sars-CoV2 una vigilante attesa e la somministrazione successiva di FANS e paracetamolo."
Raccomandazioni uniformi per gestire in modo coordinata la pandemia
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Il Consiglio di Stato, alla fine di una corposa motivazione, accoglie il ricorso del Ministero della Salute chiarendo che l'errore in cui sarebbero incorsi i medici è stato quello di considerare le Linee Guida come vincolanti, mentre in realtà sono delle mere raccomandazioni, dalle quali il medico si può discostare, essendo costui libero di prescrivere i farmaci che nel caso specifico ritiene più appropriati, in base alle evidenze scientifiche acquisite.
Il CDS precisa infatti che: "La circolare come quella in contestazione, con la quale si informano strutture ed operatori sanitari delle raccomandazioni adottate dall' AIFA e delle più aggiornate acquisizioni scientifiche, oltre che dei pronunciamenti delle istituzioni internazionali e delle agenzie regolatorie in generale, costituisce uno strumento attuativo del dovere istituzionale, da parte del Ministero, di adottare uno strumento di indirizzo e coordinamento (…) L'unitarietà di indirizzo nell'approccio terapeutico alla pandemia è, del resto, un principio di intuitiva percezione, sul quale, sia pure pronunciandosi in altro campo, la stessa Corte Costituzionale ha recentemente avuto occasione di soffermarsi, sottolineandone l'importanza in una gestione sanitaria unitaria e coordinata."
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Scarica pdf Consiglio di Stato n. 946-2022