Pignoramento pensione
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La pensione entro certi limiti non si tocca: è impignorabile!!!
Non tutte le pensioni sono pignorabili: non lo sono i sostegni per le persone povere indicate nell'elenco dei poveri; non è, dunque, pignorabile l'assegno sociale previsto per le persone con almeno 67 anni d'età.
Non sono pignorabili né la pensione di invalidità civile, né l'assegno di accompagnamento.
La pensione di inabilità e di invalidità sono, invece, pignorabili nei limiti stabiliti, di volta in volta, dal Giudice, valutata la necessità del debitore.
Non è pignorabile neppure la tredicesima mensilità della pensione.
Fatta eccezione dei casi summenzionati, la pensione è sì pignorabile, ma entro determinati limiti che variano a seconda del tipo di creditore e dell'entità dell'assegno dell'Inps.
Quali sono le forme di pignoramento della pensione?
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Esistono due forme di pignoramento della pensione:- Pignoramento in capo all'Inps;
- Pignoramento in capo all'Istituto di Credito
Nel primo caso, la pensione viene pignorata prima che al beneficiario venga accreditata. L'atto di pignoramento viene notificato sia all'Inps, che al debitore. A questo punto, l'Inps trattiene l'importo indicato che provvederà a versare, poi, al soggetto creditore.
Si noti bene: il versamento avviene dopo che è stata tenuta un'udienza davanti al Giudice; udienza nella quale il debitore può comparire, al fine di accertare la regolarità e presentare eventuali opposizioni.
Nel secondo caso, l'atto di pignoramento va notificato all'Istituto di Credito presso il quale il pensionato ha l'accredito della pensione. Anche in questa ipotesi sarà la banca che, su autorizzazione del Giudice, verserà l'entità pignorata al creditore.
Limiti al pignoramento della pensione
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Quanto ai limiti, il nostro Legislatore ha previsto che siano più ristretti rispetto allo stipendio di un lavoratore dipendente e che la misura muta a seconda che il soggetto creditore sia un Ente Statale o un soggetto privato.Per i debiti con l'Agente della Riscossione - cartelle esattoriali non pagate - l'entità di pignoramento varia.
La parte della pensione pignorabile è la seguente:
a. un decimo: se la pensione non supera 2.500 euro;
b. un settimo: se la pensione supera 2.500 euro, ma non supera 5.000 euro;
c. un quinto: se la pensione supera 5.000 euro.
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