- Solo il procuratore può informare la stampa
- Limiti al diritto di cronaca
- Presunzione d'innocenza da tutelare
- Stretta alle comunicazioni
- Norme troppo rigide
Solo il procuratore può informare la stampa
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Per garantire il principio della presunzione d'innocenza, sancito anche di recente dal decreto legislativo n. 188/2021, che ha recepito la Direttiva Europea 2016/343, modificando nel contempo il decreto legislativo n. 10/2006, solo il Procuratore della Repubblica deve ritenersi, alla luce di detta normativa, soggetto legittimato a fornire le informazioni sui procedimenti penali in corso.
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Limiti al diritto di cronaca
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Precisazioni contenute nella direttiva (sotto allegata) adottata dal Procuratore della Repubblica di Milano, Riccardo Tergetti l'8 febbraio 2022 e poi diramata alle Autorità locali competenti.
Infuriati ovviamente gli organi di stampa, anche perché il Procuratore, nella premessa del provvedimento chiarisce che la decisione di specificare i limiti che la stampa non può travalicare per garantire il diritto di cronaca, sono il frutto di "non poche richieste di autorizzazione a questa Procura della Repubblica per la pubblicazione di comunicati stampa e/o per la tenuta di conferenze su fatti criminosi di rilievo."
Presunzione d'innocenza da tutelare
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Nel porre un limite alle richieste suddette il Procuratore ricorda come le recenti modifiche intervenute per tutelare la presunzione d'innocenza, prevedono che i "limiti nei rapporti con gli organi d'informazione sono dettate per le indagini e il processo penale" e individuano la competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica, quale unico organo legittimato a fornire informazioni in relazione ai procedimenti penali per i quali si è provveduto all'iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Ricorda inoltre come i comunicati o le conferenze stampa siano soggetti a ulteriori limiti. Le informazioni infatti possono essere divulgate solo se:
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strettamente necessario alla prosecuzione delle indagini;
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sussistono specifiche ragioni d'interesse pubblico.
A tutela della presunzione d'innocenza ricorda inoltre che "vanno in ogni caso evitate espressioni o adoperate frasi che attribuiscano ad alcuno le stimmate del colpevole, a meno che nei suoi confronti non sia già intervenuta una sentenza definitiva di condanna nel merito."
Stretta alle comunicazioni
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Il messaggio che il Procuratore di Milano ha voluto dare è chiaro. Stop alle comunicazioni tra forze dell'ordine e operatori dell'informazione. Le informazioni sui procedimenti penali in corso potranno essere fornite dal Procuratore nel corso di conferenze stampa o attraverso comunicati che, anche se provenienti dall'autorità giudiziaria o dalle forze dell'ordine, dovranno comunque prima essere autorizzate dal Procuratore.
Norme troppo rigide
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Sulle regole che disciplinano la presunzione d'innocenza non tutti però la pensano come Targetti.
Il Procuratore di Perugia Cantone ritiene che i limiti eccessivi alla diffusione di notizie sui procedimenti penali finiranno per alimentare canali non legittimi e non ufficiali pur di reperire notizie.
Il Procuratore della Cassazione Salvi contesta i limiti della nuova disciplina sulla presunzione d'innocenza, perché informare i cittadini su fatti di cronaca è un vero e proprio dovere di ufficio.
Preoccupato ovviamente per le nuove limitazioni il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Bartoli, per il quale è molto pericoloso rimettere a un solo soggetto il potere di decidere che cosa comunicare e cosa no, senza controlli o bilanciamenti. In questo modo si mette una sorta di bavaglio alla stampa.
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Scarica pdf Procura Milano 8 febbraio 2022