- Art. 2964 c.c. e diffida stragiudiziale
- Diffida stragiudiziale e applicazione esimente ex art. 598 c.p.
- Interruzione termine usucapione con diffida stragiudiziale?
- Termine decorrenza diffida ad adempiere
Art. 2964 c.c. e diffida stragiudiziale
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Lo stesso art. 2964 c.c. non indica che cosa debba intendersi per esercizio del diritto e quindi nulla impedisce che il diritto possa essere esercitato anche a mezzo di diffida o atto stragiudiziale, a ciò conseguendo che, ove effettuata nel circoscritto termine previsto, la comunicazione di un atto nel quale sia chiara la volontà di richiedere l'operatività della responsabilità del committente ben può ritenersi anch'essa idonea ad impedire la decadenza di cui si tratta.
Cassazione lavoro civile, sentenza n. 30602/2021
Diffida stragiudiziale e applicazione esimente ex art. 598 c.p.
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Ai fini dell'applicabilità dell'art. 598 cod. pen., deve essere esclusa, invece, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione (Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016, cit.; Sez. 5, n. 40452 del 21/09/2004, Ummarino ed altro, Rv. 230063). Quanto alla possibilità che l'offesa cui correlare l'art. 598 cod. pen. sia contenuta non già in un vero e proprio atto interno al giudizio, ma ad uno che lo precede, questa Corte (Sez. 5, n. 46864 del 28/11/2005, Vecchione ed altri, Rv. 233046 - 01) ha statuito che la norma in discorso trova applicazione anche in relazione ad una diffida stragiudiziale prodromica alle successive iniziative legali.
Cassazione, V penale, sentenza n. 30544/2021
Interruzione termine usucapione con diffida stragiudiziale?
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Fermo il richiamo alle norme in tema di interruzione e sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2934 e ss. c.c. anche in materia di usucapione
, stante il rinvio espresso operato dall'art. 1165 c.c., va ricordato come (cfr. Cass. n. P.c. 2016 n. 22584 sez. 52 - ud. 08-04-2021-7- 16861/2013), l'interruzione del termine per usucapire può derivare, oltre che dal riconoscimento dell'interessato, soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale, il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne í diritti reali (Cass. n. 15927/2016; Cass. n. 11698/2017).Cassazione, ordinanza n. 21929/2021
Termine decorrenza diffida ad adempiere
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La diffida ad adempiere è, infatti, atto recettizio (per tutte: Cass. 2 settembre 1978, n. 4014; Cass. 6 aprile 1973, n. 953), onde il termine di quindici giorni non può che decorrere dal momento in cui l'atto è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario (operando naturalmente, anche per essa, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.). Non è dunque decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida; lo è, invece, quella in cui l'atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato.
Cassazione, I civile, sentenza n. 8943/2020