La Corte di Cassazione precisa che le spese per la babysitter sono oggettivamente e agevolmente determinabili perché prevedibili e certe nel loro ripetersi, non basta la contestazione dell'orario e delle indennità a renderle incerte

Contestazione spese babysitter

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Non basta che il marito contesti nel merito la decisione con cui è stata rigettata la sua opposizione al precetto con cui la ex ha chiesto le spese per la babysitter, per ritenere questo credito incerto e indefinito. Tanto più se le spese di babysitteraggio sono state definite in base al protocollo di Famiglia. Queste le precisazioni della Cassazione nell'ordinanza n. 4388/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

In sede di appello viene confermata la decisione di primo grado con la quale il Tribunale ha rigettato l'opposizione dell'uomo al precetto intimatogli dalla moglie, per ottenere le spese relative alla baby sitter previste dal protocollo di famiglia, recepito dal provvedimento presidenziale.

Orario e indennità spese babysitter

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Il ricorrente nel ricorrere in Cassazione avverso la decisione del giudice del gravame, rileva la non necessità di accertare il titolo di credito con un nuovo titolo esecutivo, trattandosi di una spesa necessaria, ma indeterminata nell'importo e non liquidabile in base a criteri oggettivi visto che le spese sono contestate per quanto riguarda sia le ore del servizio di babysitteraggio che per le indennità riconosciute.

Spese babysitter determinabili oggettivamente

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La Cassazione dichiara però il ricorso inammissibile. Non è il dissenso a rendere le spese per il babysitteraggio incerte, somme che invece sono state liquidate in base a un criterio di "agevole oggettività" come il protocollo di famiglia. Le spese per la babysitter devono infatti considerarsi spese ordinarie perché certe e prevedibili nel loro ammontare.

È quindi legittimo il precetto con cui la ex moglie chiede il pagamento delle spese suddette, mentre è inammissibile il ricorso perché in sostanza vuole riavviare una fase di merito che è già chiusa e definita, attribuendo alla Corte di legittimità un compito che non le è proprio.

Scarica pdf Cassazione n. 4388/2022

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