- Sottoscrizione ordinanza sospensione patente
- Sospensione patente per guida in stato di ebbrezza
- La sottoscrizione del prefetto dell'ordinanza di sospensione
Sottoscrizione ordinanza sospensione patente
[Torna su]
Il potere di irrogare la sanzione della sospensione della patente di guida in applicazione di una condanna pronunciata in sede penale ricade in capo al prefetto.
Pertanto, se il provvedimento di sospensione del titolo di guida viene sottoscritto da un soggetto diverso dal prefetto, l'ente amministrativo deve dimostrare in giudizio che l'effettivo sottoscrittore deteneva il relativo potere, oppure deve provare l'esistenza di un'apposita delega.
È questo il contenuto di una recente sentenza del Tribunale civile di Frosinone, datata 1° febbraio 2022 (sotto allegata).
Sospensione patente per guida in stato di ebbrezza
[Torna su]
La vicenda prende origine da un fatto penalmente rilevante, la guida in stato di ebbrezza, che come noto è severamente punita dal nostro ordinamento in base all'art. 186 del Codice della Strada, secondo cui "è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche".
Chi guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una determinata somma, il cui importo dipende dal tasso alcolemico accertato, e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo variabile a seconda della gravità dell'infrazione commessa, cioè a seconda del tasso alcolemico accertato in occasione delle verifiche sulla persona del conducente.
Ebbene, qualora in sede penale venga accertata la sussistenza del reato e quindi il conducente sia condannato per il reato in parola, ne consegue che la prefettura sia tenuta a comminare la sospensione della patente per il periodo corrispondente.
La sottoscrizione del prefetto dell'ordinanza di sospensione
[Torna su]
Nel caso che ci occupa, per l'appunto, il giudice penale emetteva decreto penale di condanna e a ciò conseguiva l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida.
Tale ordinanza veniva impugnata dalla difesa del conducente, dall'avv. Roberto Iacovacci, poiché risultava essere sottoscritta da soggetto diverso dal prefetto.
L'impugnazione mirava a far rilevare la mancanza di poteri da parte del sottoscrittore dell'ordinanza impugnata, ovvero l'inesistenza della delega da parte del Prefetto, nonché l'omessa indicazione degli estremi della delega da parte del predetto.
In contumacia della prefettura appellata, il Tribunale accoglieva il ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di sospensione della patente di guida, poiché la stessa prefettura non aveva fornito la documentazione attestante la sussistenza del potere di delega in capo al viceprefetto.
Pertanto, ne conseguiva una mancanza di prova in merito alla sussistenza di uno specifico potere di delega al soggetto sottoscrittore dell'ordinanza impugnata, che perciò veniva dichiarata illegittima.
Il giudice disponeva, quindi, la restituzione della patente di guida al legittimo titolare.
Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Scarica pdf sentenza tribunale FrosinoneNovità pensioni: ultime notizie