- Regolamento Camere Arbitrali Forensi
- Camere arbitrali: regole generali
- Regole comuni a tutti gli arbitrati
- Arbitrato ordinario
- Arbitrato societario
- Arbitrato rapido
Regolamento Camere Arbitrali Forensi
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Il CNF in data 11 febbraio 2022 ha inviato a tutti i presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del territorio il modello di regolamento approvato nella seduta amministrativa del14 maggio 2021 e ratificato dalla rete delle Camere Arbitrali Forensi del 16 novembre 2021, con il quale si disciplina la procedura da seguire davanti alle Camere Arbitrali Forensi che amministrano i procedimenti di arbitrato Ordinario, Societario e Rapido, qualora i COA vogliano istituire o dare impulso alle Camere Arbitrali nel territorio di loro competenza.
Il regolamento, composto da 25 articoli risulta suddiviso in cinque parti:
- la prima contiene le disposizioni di carattere generale;
- la seconda contiene le disposizioni comuni a tutti e tre i tipi di arbitrato sopra menzionati;
- la terza è dedicata all'Arbitrato ordinario;
- la quarta all'arbitrato Societario;
- la quinta e ultima parte all'Arbitrato Rapido.
Camere arbitrali: regole generali
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L'organo arbitrale può essere collegiale o composto da un solo arbitro. L'organo può pronunciare provvedimenti urgenti, provvisori, cautelari, anche anticipatori, se richiesti dalle parti e che non sono vietati da norme inderogabili.
Alla Camera arbitrale possono accedere coloro che hanno stipulato per iscritto una clausola o un compromesso che ne prevedono il ricorso o chi ne fa richiesta scritta, sottoscritta dalla parte o dal suo procuratore.
Domanda e deposito
La proposta di arbitrato che contiene la domanda, come disciplinata dall'art. 9 del Regolamento, deve essere notificata alla controparte tramite UG o legale. Ricevuta la prova della notifica il proponente deve depositare la proposta notificata nella Segreteria della Camera Arbitrale con la copia dei mezzi di prova di cui si vuole avvalere anche per sostenere il fondamento delle proprie richieste.
L'arbitrato può iniziare sole se la controparte aderisce alla proposta.
Arbitrato internazionale
Se una delle parti risiede o ha sede all'estero l'arbitrato è internazionale, che si distingue dagli altri procedimenti perché i termini della procedura sono raddoppiati e perché la lingua e la legge applicabile al merito con cui si svolge l'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti, se poi tale scelta non viene compiuta l'arbitrato applica la legge che risulta applicabile al rapporto in base alle norme di diritto internazionale privato.
Ovviamente al di fuori dei casi in cui si debba svolgere un arbitrato internazionale, la lingua della procedura è l'italiano.
Termini della procedura
Il computo dei termini, da considerarsi ordinatori, avviene nelle modalità stabilite dall'art. 155 c.p.c, il sabato è festivo e i termini risultano sospesi dal 1° al 31 agosto.
Costi della procedura
Per ricorrere alle Camere arbitrali è necessario sostenere delle spese, quelle amministrative e per i compensi dell'organo sono determinate dalle stesse Camere.
Le parti devono inoltre anticipare le spese per eventuali Consulenze, sostenere i costi di imposte e tasse successive al deposito della decisione e i costi della procedura, in proporzione all'attività svolta, se le parti ad un certo punto si accordano per abbandonarla, se invece le parti conciliano il compenso è aumentato del 25%.
Riservatezza del procedimento
Il procedimento di arbitrato è confidenziale, per cui tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia di cui vengono a conoscenza. Il lodo può essere pubblicato per finalità scientifiche o divulgative, a meno che le parti non lo vietino e comunque previo oscuramento di tutti quei dati che potrebbero consentire il riconoscimento delle parti.
Regole comuni a tutti gli arbitrati
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L'arbitrato ordinario, societario e rapido che si svolgono davanti alle camere arbitrali iniziano con la notifica della domanda che la parte che vuole farsi ricorso fa alla controparte
La domanda deve contenere tutta una serie di informazioni come le richieste e i mezzi di prova che le supportano. Quando la domanda viene depositata si deve versare un importo parti alla metà delle spese previste dal Tariffario.
Domanda cui il convenuto deve rispondere entro 20 giorni dal suo ricevimento e che deve anch'essa contenere tutta una serie di informazioni elencate dal comma 2 dell'art. 10 del regolamento.
Risposta che può essere accompagnata da una domanda riconvenzionale e dalla chiamata di un terzo, che può anche intervenire spontaneamente facendone richiesta alla Segreteria.
Una volta esperite queste formalità, la Camera arbitrale nomina l'organo arbitrale e determina il compenso dovuto allo stesso. L'organo può comunque essere ricusato su presentazione di apposita istanza, sulla quale decide la Camera arbitrale.
In caso contrario, dopo l'espletamento delle prime formalità, si tiene un'udienza entro 30 giorni dalla nomina dell'organo arbitrale e che si può svolgere anche in audio/video conferenza. All'udienza, salvo diverse indicazioni, le parti devono comparire personalmente. Alla stessa possono prendere parte testimoni (anche in modalità telematica) ed esperti e può essere nominato anche un consulente da parte dell'organo arbitrale. Di ogni udienza si redige verbale.
Il procedimento si conclude con un lodo, che può essere anche redatto in formato digitale. In questo caso sarà inviato via pec ai difensori, se invece è redatto in forma analogica lo stesso viene consegnato in originale a tutti a mezzo raccomandata o con un metodo che consente di avere prova della spedizione e della consegna.
Le spese per la difesa vengono liquidate dall'organo arbitrale una volta conclusa la procedura, definendone la ripartizione.
Arbitrato ordinario
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L'arbitrato ordinario prevede che alla prima udienza l'organo, sentite le parti, determini il calendario delle udienze, esamina le istanze, emette i primi provvedimenti, anche istruttori e definisce i termini di deposito di documenti e memorie.
Le istanze presentate fuori udienza vengono inviate via pec e sulle stesse la camera risponde entro 5 giorni dalla richiesta e comunicati via pec.
L'istruttoria viene chiusa quando l'organo ritiene la causa matura per la decisione. Se anche una sola parte lo chiede l'organo fissa un'udienza per depositare memorie conclusionali e repliche e, se necessario, fissa udienza di discussione. In alternativa rimette la causa in decisione, che viene presa secondo diritto, salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso la decisione deve essere pronunciata e depositata entro 6 mesi decorrenti dalla prima udienza.
Arbitrato societario
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L'arbitrato societario si svolge quando la clausola compromissoria o il compromesso sono contenuti nell'atto costitutivo o nello Statuto di una società.
Arbitrato rapido
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Arbitrato relativo a causa di valore inferiore ad un certo importo che deve essere ancora definito e per il quale si fa riferimento al valore della domanda che introduce l'arbitrato.
Le parti, comunque, possono derogare alle disposizioni in materia per escludere l'arbitrato rapido o chiederlo entro la prima udienza.
Trattasi di un arbitrato semplificato e più veloce, la decisione deve infatti essere depositata entro 90 giorni dalla prima udienza. Tempi più stretti anche per le domande istruttorie, da presentare alla prima udienza, ma anche per la nomina di consulenti e l'ascolto di esperti e testimoni. Preferita infine la discussione orale.
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