- Sospesi 26 provvedimenti sospensivi
- Al TAR contro il Ministero della Difesa
- Sospensione immediata: gravità e urgenza estreme
Sospesi 26 provvedimenti sospensivi
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Il TAR del Lazio, con il decreto monocratico n. 919/2022 (sotto allegato) accoglie il ricorso avanzato nei confronti del Ministero della difesa contro 26 provvedimenti, che hanno sospeso quei dipendenti che non hanno assolto all'obbligo vaccinale previsto dall'art. 2 del decreto legge n. 172/2021, disponendone la sospensione medio tempore dell'efficacia, alla luce della estrema gravità e urgenza della situazione che non consente di poter attendere fino alla Camera di Consiglio del 16 marzo 2022.
Al TAR contro il Ministero della Difesa
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Agiscono davanti al TAR del Lazio alcuni dipendenti del Ministero della Difesa per chiedere:
- l'annullamento di ben 26 provvedimenti di sospensione,
- l'annullamento di 2 circolari contenenti gli adempimenti e le indicazioni per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, per quanto riguarda la verifica del rispetto delle regole relative alla vaccinazione obbligatoria Covid19;
- l'annullamento di ogni atto presupposto, conseguente e collegato al fine di accertare il diritto dei ricorrenti ad essere reintegrati nel posto di lavoro e a percepire la relativa retribuzione o altro emolumento;
- e il risarcimento per il danno ingiusto subito a causa dell'esercizio illegittimo dell'attività amministrativa.
Richieste a cui si accompagna l'istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a
I ricorrenti chiedono inoltre, se necessario, la disapplicazione dell'art. 2 del D.L n. 172/2021, convertito nella Legge n. 3/2022, sulle"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" e la remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità relativa a detto articolo 2, che ha imposto l'obbligo vaccinale anche al personale della difesa.
Sospensione immediata: gravità e urgenza estreme
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Il TAR del Lazio accoglie il ricorso avanzato e sospende l'efficacia dei provvedimenti che hanno disposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei dipendenti del Ministero della Difesa, sulla base di quanto sancisce l'art. 56 del Codice del Processo Amministrativo, il quale al comma 1, primo periodo prevede che: "Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo."
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Scarica pdf TAR LAZIO n. 919-2022• Foto: 123rf.com