In base all'art. 102 Cost., la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario

Il testo dell'art. 102 Costituzione

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"La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia".

La giurisdizione

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Il primo comma dell'art. 102 Cost. tratta la fondamentale tematica della giurisdizione.

La funzione giurisdizionale, insieme a quella legislativa e a quella esecutiva, è una delle tre funzionalità tipiche dello Stato e consiste nel dare attuazione alle norme contenute nell'ordinamento giuridico. Tale funzione viene attribuita a organi dello Stato, terzi ed imparziali, che rappresentano il potere giudiziario.

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per la contestuale presenza di più giurisdizioni: ordinarie, amministrative, contabili, tributarie e militari.

I giudici ordinari amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi giudicanti (Giudici) e requirenti (Pubblici Ministeri).

Gli organi giudicanti civili si dividono in organi di primo grado (Giudice di Pace e Tribunale) e di secondo grado (Corte d'Appello). Anche tra gli organi giudicanti penali vi sono organi di primo grado (Giudice di Pace, Tribunale e Corte d'Assise) e organi di secondo grado (Corte d'Appello, Corte d'Assise d'Appello e il Tribunale delle Libertà).

Gli organi requirenti, invece, sono i Pubblici Ministeri che esercitano l'azione penale e agiscono nel processo a cura di interessi pubblici. Perciò, il Pubblico Ministero, attiva, attraverso l'esercizio dell'azione penale, l'accertamento di eventuali reati e la condanna dei loro autori. Inoltre, agisce anche nel processo civile, nei casi stabiliti dalla legge.

Giudici speciali e sezioni specializzate

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Il secondo comma dell'art. 102 stabilisce l'impossibilità di istituire giudici speciali o straordinari, seppur prevedendo la creazione, presso gli organi ordinari, di sezioni specializzate (es. Tribunale per i Minorenni).

Le sezioni specializzate si occupano di materie particolari e appartengono alle stesse anche soggetti che non fanno parte dell'ordinamento giudiziario, ma presentano le necessarie competenze. Tramite tali sezioni, quindi, è possibile affrontare tematiche complesse senza violare il principio, di cui all'art. 25 Cost., del giudice naturale.

Si precisa poi che non ricadono nel divieto tutte quelle giurisdizioni speciali di cui al paragrafo precedente (a titolo esemplificativo, Giudici Amministrativi), in quanto si tratta di giurisdizioni previste dalla stessa Costituzione.

La partecipazione popolare

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Infine, il comma terzo dell'art. 102 Cost., prevede che soltanto la legge avrà il compito di stabilire gli ambiti in cui potrà esserci una partecipazione diretta del popolo.

I cittadini, nel nostro ordinamento, esercitano la funzione giudicante, accanto ai giudici, nelle Corti d'Assise. Questi vengono scelti a sorte, da elenchi stilati presso i Comuni di appartenenza, e si occupano di giudicare i reati più gravi.


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