- Il testo dell'art. 139 Costituzione
- Forma repubblicana limite al procedimento di revisione costituzionale
- Il procedimento di revisione costituzionale
- Altri limiti (impliciti) alla modifica della Costituzione
- Brevi cenni sulla teoria dei controlimiti in ambito sovranazionale
Il testo dell'art. 139 Costituzione
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La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Forma repubblicana limite al procedimento di revisione costituzionale
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L'art. 139 della Costituzione, il quale prevede che la forma repubblicana non possa essere oggetto di revisione costituzionale, rappresenta l'unico limite esplicito al procedimento di modifica della Carta.
La ratio della norma è anzitutto di matrice storica e risiede nel rifiuto, particolarmente pregnante in sede di Assemblea costituente dopo l'esperienza del ventennio fascista, di forme di governo di stampo monarchico o dittatoriale. In particolare, la disposizione in commento, secondo l'orientamento dottrinale maggioritario, è il prodotto del referendum che nel 1946 ha decretato il passaggio, che si può ritenere definitivo, dalla monarchia alla Repubblica.
Il procedimento di revisione costituzionale
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Il limite al potere di modifica della forma repubblicana si traduce, in termini generali, nell'impossibilità per il Parlamento di avviare la procedura di revisione costituzionale di cui all'art. 138.
Quest'ultima disposizione prevede che, nel rispetto dei limiti espliciti e impliciti dell'ordinamento, la Costituzione possa essere modificata mediante legge "rafforzata", ovvero approvata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna nella seconda votazione. A ciò si aggiunge la possibilità di sottoporre il testo di legge a referendum popolare, laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.
Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale sono quelle che incidono sul testo della Carta, modificando, sostituendo, derogando o abrogando le disposizioni in esso contenute, e, data l'incidenza che hanno all'interno dell'ordinamento, necessitano di un procedimento di approvazione "aggravato".
Altri limiti (impliciti) alla modifica della Costituzione
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Oltre al limite espresso dall'art. 139 della Costituzione, vi sono ulteriori ostacoli all'esercizio del potere di modifica della Carta.
La dottrina e la giurisprudenza, soprattutto nell'ambito della Consulta, sono pacifiche nell'ammettere la sussistenza di limiti impliciti all'esperibilità del procedimento di revisione.
La forma repubblicana, infatti, non è ineliminabile solo in sé e per sé considerata, ma è espressione di una serie di valori e principi fondamentali che un ordinamento democratico e pluralista non deve compromettere. La libertà personale, la libertà di espressione, di circolazione, di associazione e tutti gli altri diritti della personalità di cui all'art. 2 della Costituzione appartengono all'essenza su cui si basa l'ordinamento costituzionale.
Pertanto, anche le libertà fondamentali dell'individuo costituiscono un limite al potere di modifica della Costituzione, come se si ponessero in posizione gerarchicamente superiore alla stessa.
Brevi cenni sulla teoria dei controlimiti in ambito sovranazionale
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A dimostrazione di questa conclusione, occorre sottolineare anche che i principi fondamentali dell'ordinamento, come quelli appena menzionati, costituiscono un limite eccezionale al principio di primazia del diritto dell'Unione europea.
Secondo la teoria dei controlimiti, che ha trovato avallo nella giurisprudenza più recente, il diritto unionale si pone in posizione sovraordinata alla stessa Costituzione, ma nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento.