- Il testo dell'art. 137 della Costituzione
- I giudizi di legittimità
- Decisioni della Corte Costituzionale e impugnazione
Il testo dell'art. 137 della Costituzione
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Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione.
I giudizi di legittimità
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Con il termine "giustizia costituzionale" si intende un sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della Costituzione.
I modelli di controllo giurisdizionale delle leggi si dividono in grandi famiglie. La prima distinzione è tra "sindacato preventivo" e "sindacato successivo": in base alla entrata in vigore (o meno) della legge ci si troverà in un caso o in un altro. Il sistema a sindacato successivo attua un'ulteriore suddivisione in sistemi a "sindacato diffuso" e a "sindacato accentrato". Nei primi, ogni giudice può esaminare la compatibilità della legge con la Costituzione, traendone le conclusioni che ritiene; nei secondi, invece, c'è soltanto un organo, ossia la Corte Costituzionale, che può compiere quel giudizio e dichiarare l'illegittimità delle leggi.
Nei casi di sindacato diffuso, l'eventuale decisione di incostituzionalità della legge avrà una efficacia inter partes, ossia limitata alle sole parti che hanno partecipato al contraddittorio.
Nell'ambito dei sistemi a sindacato accentrato, si distinguono due ulteriori modelli di giudizio, a seconda della via d'accesso ad esso: il "giudizio principale" e il "giudizio incidentale". Il giudizio principale nasce da un Ricorso che il cittadino, o determinati Organi, possono presentare direttamente alla Corte Costituzionale. E' uno strumento che serve a garantire i diritti e le prerogative costituzionali. Il giudizio incidentale, invece, si presenta per lo più come un incidente nel corso di un normale giudizio: il giudice, sospettando che la legge che sta per applicare sia illegittima, sospende il giudizio e presenta la questione alla Corte Costituzionale.
Così come previsto ai sensi del I comma dell'art. 137 Cost., forme, termini e condizioni di proponibilità di tali giudizi di legittimità sono disciplinati dalla legge costituzionale.
Decisioni della Corte Costituzionale e impugnazione
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Le decisioni della Corte sono di due tipi: sentenze e ordinanze. La sentenza definisce il giudizio in via definitiva, l'ordinanza è uno strumento interlocutorio che non esaurisce il rapporto processuale, ma serve per risolvere le questioni che sorgono nel corso del processo.
Le sentenze possono essere: cessazione della materia del contendere, inammissibilità, accoglimento, rigetto, interpretative di rigetto e manipolative.
Le ordinanze, invece, possono essere di: manifesta infondatezza, manifesta inammissibilità e restituzione degli atti al giudice a quo.
Il divieto di impugnazione, sancito al comma III dell'art. 137 Cost., sembrerebbe in contrasto con l'art. 111 Cost, il quale assicura il riesame di tutte le decisioni ostative della libertà personale. Tuttavia, riamane l'assunto per cui, ogni decisione della Corte non sia impugnabile.
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