- La colpa va commisurata dalla difficoltà dell'intervento
- Colpa grave se l'intervento è quasi sempre risolutivo
- La colpa è lieve se l'intervento è difficile
La colpa va commisurata dalla difficoltà dell'intervento
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Il medico è responsabile a titolo di colpa grave se l'intervento non è difficile e se la bambina, affetta da displasia congenita all'anca, è peggiorata invece di migliorare. La colpa infatti, precisa la Cassazione nella sentenza n. 4905/2022 (sotto allegata) va rapportata non alla gravità della malattia, ma a quella dell'intervento.
La vicenda processuale
I genitori di una minore, in proprio e in rappresentanza della figlia, citano in giudizio una ASL, poi divenuta ASP e due medici. Alla loro figlia, nata all'Ospedale, dopo un paio di mesi è stata diagnosticata una displasia congenita all'anca bilaterale. Il medico che l'ha diagnosticata ha prescritto che la bambina indossasse la "mutandina di Giò" per due mesi, trascorsi i quali ha chiesto la consulenza di un altro medico, il quale dopo un radiografia, ha curato la bimba con una mutandina rigida e un divaricatore per diversi mesi, fino a quando non è stato necessario un intervento chirurgico finalizzato a ridurre la neoplasia e a ripristinare il rapporto tra testa femorale e acetabolo.
L'intervento però non solo non è stato risolutivo, ma ha addirittura aggravato la situazione della bambina, tanto che i genitori hanno deciso di portare la figlia in due diversi ospedali, prima a Genova e poi a Bologna, strutture in cui la bambina è stata sottoposta a 4 diversi interventi che hanno permesso alla bambina, dell'età di ormai tre anni, d'iniziare a camminare.
I genitori fanno quindi valere in giudizio la responsabilità di tutti i convenuti per l'invalidità temporanea della bambina, che per i primi anni di vita non ha potuto camminare e per il residuo danno da invalidità permanente del 20% dovuto al mancato tentativo, dopo la diagnosi, di ridurre la neoplasia. Errori che hanno comportato la residuata diversa lunghezza degli arti inferiori.
Il Tribunale accoglie la domanda nei confronti della Asp e del medico che ha prescritto la seconda terapia con mutandina rigida, ritenendo la prima responsabile per colpa contrattuale dovuta alla mancanza di una organizzazione utile allo svolgimento dell'intervento chirurgico e il secondo per colpa professionale. Entrambi i soccombenti appellano la sentenza, e la Corte accoglie il ricorso del medico ritenendo inammissibile per tardività quello della Asp, respingendo così le richieste risarcitorie dei genitori.
Colpa grave se l'intervento è quasi sempre risolutivo
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I genitori, soccombenti in appello, ricorrono a questo punto in Cassazione, innanzi alla quale, trascurando le doglianze di tipo procedurale, lamentano con il terzo motivo la conclusione della Corte di appello per quanto riguarda il giudizio di colpa lieve del medico, a cui sarebbe giunta per una errata interpretazione della CTU. Per i ricorrenti infatti, se il CTU ha chiarito che in caso di diagnosi precoce l'intervento che segue è risolutivo del problema da cui era affetta la figlia nel 96%. La conclusione sulla colpa del medico pertanto doveva essere "grave" e non lieve.
La colpa è lieve se l'intervento è difficile
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La Cassazione, che alla fine accoglie i primi tre motivi, respingendo il quarto per inammissibilità, ritiene che il motivo con cui viene contestato il tipo di colpa imputabile al medico sia fondato e meritevole di accoglimento.
Per gli Ermellini, infatti: "Premessa, ovviamente, la nota regola di questa Corte in tema di colpa lieve: vale ad escludere responsabilità quando l'intervento medico sia di particolare difficoltà e solo ove si tratti di imperizia, non già di negligenza o imprudenza, casi questi ultimi in cui anche la colpa lieve è fondamento di responsabilità (…) la colpa è lieve non quando la patologia sia grave, ma quando la sua cura sia difficile. E' la difficoltà di intervento che rende la colpa meno grave, giudicabile con minor rigore. L'accertamento della gravità della colpa, dunque avrebbe dovuto svolgersi con riferimento alla difficoltà dell'intervento piuttosto che con riferimento alla gravità della patologia."
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Scarica pdf Cassazione n. 4905/2022