Il personale delle Forze Armate può beneficiare dell'assegnazione temporanea regolata dall'art. 42 bis d. lgs. 151/01

Cosa dicono le sentenze

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In tema di assegnazione temporanea del dipendente nel settore del pubblico impiego e, in particolare, degli appartenenti alle Forze Armate, ormai sono stati scritti chilometri di pagine in numerosissime sentenze di primo grado e di appello.

Come è noto, l'assegnazione temporanea ha il fine di favorire l'avvicinamento del dipendente al luogo dove si trova la sua famiglia, al fine di poter partecipare attivamente alla cura dei figli minori fino a tre anni.

Molte di queste pronunce sono approdate ad un accoglimento della domanda proposta dal militare e tendente all'annullamento del provvedimento di rigetto emesso dall'Amministrazione di appartenenza, spesso anche con la condanna alle spese a carico della P.A. soccombente.

Ultimamente, a parte il Consiglio di Stato che sistematicamente viene chiamato a risolvere la questione, anche la Sezione 1 del Tar Piemonte si è espressa in materia di assegnazione temporanea per la tutela dei figli minori, con la chiara ed utile sentenza n. 1002 del 03.11.2021.

Il cuore dell'art. 42 bis

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Il Tar Torino, come del resto hanno fatto gli omologhi giudici italiani, conferma che la norma non vuole attribuire all'interessato un vero e proprio diritto.

Piuttosto la disposizione implica una valutazione discrezionale sulla domanda proposta da parte dell'Amministrazione.

In sostanza l'Ente, per poter accogliere la domanda di assegnazione temporanea, deve tassativamente accertare l'esistenza nella sede di auspicata destinazione di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva; inoltre c'è bisogno dell'assenso dell'Amministrazione di provenienza del dipendente e di quella di destinazione sperata.

Comunque va poi anche detto, in accordo con i giudici, che il consenso può essere negato solo per esigenze eccezionali; per restare sul caso di chi appartiene all'ordinamento militare possiamo anche pensare a motivate esigenze di servizio inerenti la struttura di provenienza o quella di destinazione; inoltre al particolare stato del militare o alla sua specifica posizione professionale.

I motivi ostativi non attendibili

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Detto questo, le ragioni ostative all'accoglimento della domanda di assegnazione temporanea non possono consistere in banali difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile, o nelle generiche esigenze della sede di attuale appartenenza del militare, ma devono sempre essere eccezionali e documentate.

Questo significa che la P.A. ha l'onere di motivare l'eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del dipendente e, quindi, alla sua insostituibilità nel reparto di provenienza.

Pertanto, qualsiasi diniego che non possegga questi requisiti rientrerà nel novero dei provvedimenti amministrativi da sottoporre senz'altro a ricorso.

Per esempio: caso classico di diniego è quello dove la P.A. antepone le proprie esigenze organizzative legate al deficit di organico.

Ebbene, questo motivo di rigetto non è sufficiente per i giudici: ciò che occorre per renderlo valido è un'adeguata motivazione che dia conto della predicata insostituibilità del militare.

In conclusione

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L'Amministrazione di appartenenza del militare che riceve la domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis può facilmente commettere l'errore di motivare in apparenza il proprio diniego.

In questi casi, il ricorso giudiziale del dipendente metterà a fuoco proprio l'eccesso di potere per difetto motivazionale ad opera dell'Ente amministrativo di sua appartenenza.


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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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