- Il testo dell'articolo 132 della Costituzione
- Le variazioni territoriali nella Costituzione
- Fusione o creazione di Regioni
- Le variazioni territoriali di Comuni e Province
Il testo dell'articolo 132 della Costituzione
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Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Le variazioni territoriali nella Costituzione
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L'art. 132 della Costituzione disciplina in maniera puntuale le variazioni territoriali degli enti locali. In particolare, al comma 1 sono previste le ipotesi di fusione di Regioni esistenti o creazione di nuove Regioni, mentre al comma 2 si contempla il caso in cui la variazione territoriale riguardo Comuni e Province. La fusione di Comuni, peraltro, è un tema di grande attualità e ha posto non pochi interrogativi.
Fusione o creazione di Regioni
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L'art. 131 della Costituzione determina il numero, il nome e i confini delle Regioni italiane: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Pertanto, per determinare la creazione di nuove Regioni o la fusione tra Regioni esistenti occorre una legge costituzionale, da approvare con un iter particolare che vede il coinvolgimento sotto più profili della collettività di riferimento.
La creazione di nuovi enti è subordinata anche alla sussistenza di un numero minimo di un milione di abitanti.
Il rispetto dei limiti suddetti e il coinvolgimento, diretto e indiretto, delle popolazioni locali nel procedimento di approvazione, rende questa legge costituzionale speciale rispetto allo schema generale di cui all'art. 138 della Carta.
Le variazioni territoriali di Comuni e Province
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Maggiori problematiche pone il comma 2 dell'art. 132, il quale dispone che Comuni e Province possano essere distaccate da una Regione ed essere aggregate ad un'altra.
In questo caso, non occorre una legge costituzionale ma è sufficiente una legge ordinaria o l'approvazione della maggioranza delle popolazioni delle Province o dei Comuni interessati espressa mediante referendum.
La Corte costituzionale, a questo proposito, è intervenuta con sentenza n. 334 del 2004 a specificare che per "popolazioni interessate" si intendano esclusivamente i cittadini degli enti locali territoriali direttamente coinvolti nel distacco, in ossequio al principio di autodeterminazione delle popolazioni locali.