- Il testo dell'articolo 126 della Costituzione
- Ratio legis dell'art. 126 della Costituzione
- Art. 126 comma 1 della Costituzione
- Art. 126 comma 2 della Costituzione
- Art. 126 comma 3 della Costituzione
Il testo dell'articolo 126 della Costituzione
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"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".
Ratio legis dell'art. 126 della Costituzione
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L'articolo 126 dispone come lo Stato possa effettuare dei controlli sugli organi regionali, al fine di garantire che il loro funzionamento e la loro operatività sia conforme alla legge e alle opportunità di governo del territorio. Tuttavia, in ragione dell'autonomia riconosciuta alle Regioni, le procedure di controllo sul loro operato sono coperte da cautele e garanzie.
Alla base della disposizione in esame però, c'è la volontà di sottolineare come le Regioni siano comunque degli organi assoggettati all'autorità dello Stato.
Art. 126 comma 1 della Costituzione
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L'articolo 126 esordisce con l'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, con la conseguente rimozione del Presidente della Giunta. Tale intervento deve essere disposto mediante decreto motivato del Presidente della Repubblica
e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo scioglimento del Consiglio regionale ricorre laddove ci siano atti contrari alla Costituzione e gravi violazioni di legge.Nel primo caso, secondo quanto chiarito dalla dottrina, per determinarsi lo scioglimento non è sufficiente l'approvazione di una legge contraria alla Costituzione, ma è necessario il reiterarsi di una condotta grave e intenzionale volta a compromettere l'equilibrio sussistente nel rapporto tra Stato e Regioni.
Anche nel secondo caso, le violazioni di legge devono assumere un carattere continuativo e intenso per causarne lo scioglimento del Consiglio.
Altra ipotesi è rappresentata poi dalla sicurezza nazionale, messa in discussione mediante atti volti a minare l'indivisibilità dello Stato.
Art. 126 comma 2 della Costituzione
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Il secondo comma fa riferimento alla rimozione dall'incarico del Presidente della Giunta, il quale può venire sfiduciato dal Consiglio mediante una mozione motivata presentata da almeno 1/5 dei componenti dell'organo e votata dalla maggioranza assoluta.
Art. 126 comma 3 della Costituzione
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L'articolo termina con il terzo comma e con il riconoscimento del principio aut simul stabunt, aut simul cadent, secondo il quale sussiste un legame tra il Presidente della Giunta e il Consiglio regionale. Per cui, le sorti che riguardano l'uno vanno a ricadere anche sull'altro. La ragione di ciò è data dal fatto che il Presidente deve essere in grado di mantenere l'unità dell'organo che dirige, specialmente in caso di elezione popolare dello stesso.
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