Significato e commento dell'art. 130 della Costituzione, abrogato con l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001

Il testo dell'articolo 130 della Costituzione

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Abrogazione dell'art. 130 Cost. e dei controlli sugli atti amministrativi

Con l'entrata in vigore della L. Cost. 18/10/2001 n. 3 - la quale ha modificato il Titolo V della Costituzione - diventa maggiormente rilevante il dibattito riguardante gli Enti Locali e i controlli di legittimità sugli atti amministrativi.

Rispetto a tale tematica si sono create due differenti orientamenti. Il primo di questi sosteneva che, tali controlli, siano stati abrogati con l'entrata in vigore della suddetta L. Cost. n. 3/2001; un secondo orientamento, invece, prevedeva la necessità dell'intervento del legislatore che desse attuazione dei principi costituzionali nuovi.

I sostenitori dell'abrogazione immediata presentavano come giustificazione alle proprie convinzioni il fatto che, mediante l'abrogazione dell'art. 130 Cost., fosse venuto meno il controllo costituzionale sugli Enti Locali; inoltre, l'art. 126 del D.Lgs. 267/2000, stabilisce espressamente che gli atti di cui all'art. 130 Cost. siano soggetti a controllo di legittimità.

Tuttavia, così come sostenuto dai difensori dell'altro orientamento, la giurisprudenza maggioritaria prevedeva che qualora una legge fosse in contrato con i principi della Costituzione, tale legge non soggiaceva ad una abrogazione immediata ma sarebbe stata necessaria la pronuncia di un Giudice.

Pertanto, l'interrogativo relativo al chiedersi se le deliberazioni degli Enti Locali dovessero essere inviate agli organi di controllo per l'effettuazione della verifica di legittimità, a seguito dell'entrata in vigore della L. Cost. 18/10/2001 n. 3, restava ancora aperto.

Si ritiene, tuttavia, che per sostenere l'immediata abrogazione dell'art. 130 Cost. sia più utile concentrarsi sull'esercizio di tale controllo di legittimità, in ordine alla fonte che attribuisce detto potere. Dovrà, quindi, essere valutato se l'imputazione della funzione di controllo sulla legittimità degli atti sia da rinvenire nell'art. 130 Cost. ovvero in leggi dello Stato promulgate con riferimento ai controlli.

Con l'entrata in vigore della L. Cost. 18/10/2001 n. 3 è stata soppressa la fonte - di tipo costituzionale - dell'attribuzione all'organo regionale, c.d. CORECO, del controllo sugli atti degli Enti Locali. Pertanto, con l'efficacia della suddetta Legge Costituzione, nel nostro ordinamento, è venuto meno l'istituto di cui all'art. 130 Cost.


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