- Il testo dell'articolo 124 della Costituzione
- Cosa prevedeva l'art. 124 della Costituzione
- Il decentramento amministrativo dopo il 2001
Il testo dell'articolo 124 della Costituzione
[Torna su]
[Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.]
Cosa prevedeva l'art. 124 della Costituzione
[Torna su]
La disposizione in commento prevedeva la figura del Commissario di Governo, quale organo periferico dell'esecutivo, istituito presso ciascuna Regione, il quale svolgeva un ruolo di coordinamento delle attività amministrative statali e regionali e di controllo sulle leggi regionali.
La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha abrogato l'art. 124 della Costituzione e la figura del Commissario di Governo è stata eliminata in maniera definitiva dal nostro ordinamento. La ratio della riforma è stata quella di eliminare il controllo preventivo del Governo sulle leggi regionali, in ossequio al principio della piena autonomia degli enti locali.
Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, la figura del Commissario di Governo è tuttavia rimasta operativa. Nella Provincia di Trieste, presso la Prefettura, ha sede il Commissariato del Governo a tutela e garanzia degli accordi internazionali del Trattato di Pace con l'Italia firmato e ratificato nel 1947.
Il decentramento amministrativo dopo il 2001
[Torna su]
La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha attuato il principio di decentramento amministrativo, garantendo autonomia agli enti locali, divenuti titolari di rilevanti potestà e funzioni a livello normativo, regolamentare, amministrativo, tributario e finanziario.
L'eliminazione della figura istituzionale del Commissario di Governo e del relativo potere di controllo preventivo dell'esecutivo sugli atti normativi regionali è stato, pertanto, una conseguenza a rime obbligate del riconoscimento delle autonomie locali.
Il decentramento amministrativo, nello specifico, è attuazione del principio di sussidiarietà verticale, in forza del quale le funzioni amministrative devono essere svolte dall'ente più piccolo, in quanto più vicino al cittadino: nell'ordine, Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione e Stato.
L'intervento dell'ente superiore e più grande si giustifica, pertanto, nel caso in cui ciò sia motivatamente più adeguato a soddisfare i bisogni della realtà di riferimento (principio di adeguatezza) o laddove lo richiedano esigenze di differenziazione territoriale (principio di differenziazione).