- Il testo dell'articolo 83 della Costituzione
- L'elezione del Presidente della Repubblica
- La convocazione per l'elezione del Capo dello Stato
- La rappresentanza degli enti locali
- La maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente della Repubblica
- Lo scrutinio segreto
Il testo dell'articolo 83 della Costituzione
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Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale [121, 126] (1) in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
L'elezione del Presidente della Repubblica
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L'art. 83 della Costituzione disciplina le modalità di elezione del Presidente della Repubblica, quale organo "super partes" che, tra le altre, svolge un'importante funzione di garanzia e di rappresentanza dell'unità nazionale.
Il Parlamento in seduta comune è integrato, inoltre, da tre delegati per ciascuna Regione, tranne la Valle d'Aosta che ha un solo rappresentante date le piccole dimensioni e il numero di abitanti.
I primi due commi dell'art. 83 sono il frutto di un compromesso tra chi, in sede di Assemblea Costituente, propendeva per l'elezione ad opera delle sole Camere e chi voleva che il capo dello Stato fosse eletto direttamente dal popolo.
La convocazione per l'elezione del Capo dello Stato
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La convocazione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali viene effettuata trenta giorni prima che scada il termine del mandato del Presidente della Repubblica in carica.
Nello specifico, la convocazione è effettuata dal Presidente della Camera dei deputati, il quale presiede anche le sedute di voto, che si tengono nell'Aula di Palazzo Montecitorio.
La rappresentanza degli enti locali
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La scelta di integrare il numero dei parlamentari con i delegati regionali testimonia che il Presidente della Repubblica è rappresentante anche delle autonomie locali. Nello specifico, il comma 1 dell'art. 83 della Costituzione prevede che i rappresentanti siano eletti dal Consiglio regionale in modo tale che vengano rappresentate anche le minoranze.
La maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente della Repubblica
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Il Presidente della Repubblica rappresenta la massima carica istituzionale, che riunisce in sé un ruolo di garanzia e imparzialità rispetto alla tripartizione dei poteri. Per questo motivo, la procedura per la sua elezione è particolarmente complessa e richiede una maggioranza qualificata.
Il comma 3 dell'art. 83 della Carta richiede la maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni, per le prime tre votazioni. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dell'assemblea (ovvero la metà più uno degli aventi diritto al voto).
Lo scrutinio segreto
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La Costituzione prevede che, per l'elezione del Presidente della Repubblica, si proceda a scrutinio segreto, quale regola generale per la votazione sulle persone.
Lo spoglio dei voti viene effettuato dal Presidente della Camera.
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