"La nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il decorso del termine di un anno dopo la celebrazione di quest'ultimo, in difetto della loro conferma davanti all'ufficio del lavoro (…), comporta indubbiamente la permanenza del rapporto di lavoro (…). La circostanza della permanenza del rapporto di lavoro e della sua piena riattivabilità in ogni momento a semplice richiesta della lavoratrice rendono evidente l'insussistenza della nozione di disoccupazione di cui alla normativa previdenziale". È quanto ha sostenuto la Cassazione civile (Sent. n. 25/2007) a fronte del caso di una donna che in sede di appello aveva visto accogliere la propria domanda di indennizzo per la disoccupazione riferita al periodo successivo alle dimissioni presentate prima del matrimonio.
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