- Il testo dell'articolo 84 della Costituzione
- Il Presidente della Repubblica nella nostra Costituzione
- I requisiti di eleggibilità del Presidente della Repubblica
Il testo dell'articolo 84 della Costituzione
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Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Il Presidente della Repubblica nella nostra Costituzione
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Nei sistemi parlamentari il Capo dello Stato è un organo di non facile definizione: può assumere ruoli politico-costituzionali differenti, che oscillano tra i due estremi dell'organo di garanzia costituzionale e dell'organo governante.
La razionalizzazione del parlamentarismo operata dalla Costituzione italiana ha previsto un Presidente della Repubblica distinto e autonomo dal Governo, dotato di poteri propri e che è "il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale".
Ma la Costituzione non dice quale deve essere il complessivo ruolo del Presidente della Repubblica e si limita a: fissare le caratteristiche dell'organo; attribuirgli alcuni poteri, di cui i più rilevanti sono la nomina del Presidente del Consiglio, lo scioglimento anticipato del Parlamento e il rinvio di leggi; porre limiti all'esercizio dei poteri, consistente nell'obbligo di controfirma dei propri atti; sancire e garantire la sua irresponsabilità politica.
In generale, si può affermare che il Presidente della Repubblica è un organo monocratico, neutrale (non rappresentando alcuna forza politica ma essendo finalizzato a garantire l'unità dell'impianto costituzionale) e che svolge funzioni imparziali (di unione tra gli ulteriori organi dello Stato).
I requisiti di eleggibilità del Presidente della Repubblica
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L'art. 84 Cost. sancisce i requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica: cittadinanza italiana , compimento del cinquantesimo anno di età e godimento dei diritti politici e civili. Sempre il medesimo articolo dispone poi l'incompatibilità dell'ufficio del Presidente della Repubblica con qualsivoglia ulteriore carica.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali eletti dai rispettivi Consigli, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. La presenza dei delegati regionali dovrebbe rafforzare la caratterizzazione del Presidente della Repubblica come "rappresentante dell'unità nazionale".
Una volta eletto il Presidente della Repubblica, prima di essere immesso nell'esercizio delle sue funzioni, presta giuramento di fedeltà di fronte al Parlamento in seduta comune (non più integrato dai delegati regionali), accompagnato, per prassi, da un breve discorso, nel quale il Presidente eletto illustra quali saranno i principi cui intende ispirare le proprie funzioni.
Il mandato presidenziale decorre dalla data del giuramento e dura sette anni; durante tale mandato, come previsto dall'art. 84 Cost., il Presidente della Repubblica dispone di un assegno personale e di una dotazione (consistente nell'attribuzione al patrimonio indisponibile dello Stato di alcuni beni immobili per la residenza del Presidente della Repubblica, a cui si aggiunge poi un assegno periodico).
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