- Collocamento paritario nell'interesse del minore
- Collocamento paritario alternato e mantenimento diretto
- Diritto alla bigenitorialità
Collocamento paritario nell'interesse del minore
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Il collocamento paritario, quale soluzione in concreto più pertinente ed assolutamente preferibile proprio in ragione del supremo interesse del minore: è questa la decisione adottata dal Tribunale di Brindisi. E così, con un recente decreto di omologa n. 4572/2022 del 28.02.2022 (sotto allegato), recependo l'accordo dei separandi, una coppia di brindisini assistita dallo scrivente avvocato, il tribunale ha stabilito il collocamento paritario del figlio minore presso entrambi i genitori anziché individuare il genitore collocatario prevalente.
Collocamento paritario alternato e mantenimento diretto
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Il Tribunale di Brindisi, sempre particolarmente attento nella trattazione di questioni così delicate, ha previsto e disciplinato una permanenza equilibrata del figlio minore con il padre e con la madre con frequenza a settimane alterne, il mantenimento diretto di ciascuno dei genitori per il tempo in cui avrà il minore con sé con ripartizione delle spese straordinarie in misura del 50% cadauno.
La disciplina dell'affido condiviso non comporta l'impossibilità della convivenza del minore con entrambi i genitori con un collocamento paritario alternato ed anzi, tale soluzione, risulta essere maggiormente rispondente all'interesse dei figli poiché permette ai minori di mantenere "un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori" così come il Legislatore ha previsto nel primo comma dell'art. 337-ter del codice civile.
Diritto alla bigenitorialità
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Il diritto alla bigenitorialità è centrale nella "Convenzione sui diritti dell'Infanzia" sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991 che riconosce "il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo" (art. 9, co. III).Questi principi sono stati, successivamente, ripresi dalla Carta di Nizza - ora parte del Trattato di Lisbona - per la quale il bambino ha il "diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».
Avv. Antonio Andrisano
Cassazionista del Foro di Brindisi
Scarica pdf provvedimento Trib. Brindisi• Foto: 123rf.com