- La revisione dell'assegno di divorzio
- Ma cosa si intende per giustificati motivi sopravvenuti?
- Come si orienta la giurisprudenza in questi casi?
La revisione dell'assegno di divorzio
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La revisione dell'assegno divorzile è espressamente prevista dall'articolo 9 della legge sul divorzio ma non è automatica, poiché richiede l'intervento di una delle parti coinvolte nel divorzio.
Come previsto dall'articolo citato, l'assegno divorzile, può essere modificato quando "sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Ma cosa si intende per giustificati motivi sopravvenuti?
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Per giustificati motivi sopravvenuti si intendono fatti nuovi intervenuti dopo il provvedimento di cui si domanda la revisione.Il caso
Un uomo, divorziato ormai da 6 anni, si è rivolto allo studio della scrivente chiedendo di intervenire per far revisionare l'assegno divorzile che corrispondeva alla moglie.
L'uomo, a sostegno della sua richiesta, deduceva che la moglie aveva ereditato alcuni immobili dal padre.
Abbiamo subito anticipato al cliente che la sua domanda poteva essere accolta dal giudice, in quanto quei cespiti avevano modificato la condizione economico-patrimoniale della ex, aumentandone la disponibilità con ulteriori fonti di reddito sopravvenute.
Per tale motivo, abbiamo proposto ricorso in modifica delle condizioni di divorzio presso il tribunale competente.
Il giudice ha accolto la nostra richiesta di modifica delle condizioni di divorzio ed ha soppresso l'assegno divorzile dovuto dal cliente, poiché l'eredità devoluta all'ex moglie aveva modificato ed aumentato considerevolmente le sue condizioni reddituali.
Come si orienta la giurisprudenza in questi casi?
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Come stabilito in un caso analogo dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 10647/2020), la revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni.
Nello specifico, quindi, può costituire presupposto per la revisione dell'assegno anche la non trascurabile eredità acquisita dal beneficiario dell'assegno.
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