- Aggressione di un'anziana da parte di un cane
- L'art. 2052 c.c. quale criterio di imputazione di responsabilità
- Gli elementi costitutivi dell'art. 2052 c.c.
- Contestazione del nesso di causalità da parte del proprietario del cane
- Le motivazioni della sentenza
- Sulle modalità di liquidazione del danno
Aggressione di un'anziana da parte di un cane
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Il fatto che ha originato la sentenza in commento (l'aggressione di una persona da parte di un cane) è un accadimento ricorsivo le cui conseguenze, non poche volte, sono serie. Sia in termini di lesioni subite da colui che subisce l'aggressione sia in termini di risarcimento a cui viene condannato il proprietario dell'animale. Questa sentenza ne è la dimostrazione, se mai ve ne fosse stato bisogno. La vicenda, per l'entità del risarcimento a cui è stato condannato il proprietario del cane, per i criteri della sua liquidazione, per le motivazioni rassegnate in sentenza, merita particolare menzione.
Il fatto
Caia, ultraottantenne, nel mentre si incammina in direzione dell'ingresso condominiale del fabbricato ove vive il di lei figlio e dopo aver percorso solo pochi passi lasciandosi alle spalle un cancellato di ingresso, viene attaccata da un cane
meticcio di proprietà di Tizio, lasciato libero nel giardino condominiale, privo di museruola e di guinzaglio. Importanti i danni riportati da Caia (frattura della spalla destra e del polso sinistro, ferita al volto da morsicatura). Ricoverata in ospedale l'anziana signora inizia a manifestare un drastico e irreversibile scadimento delle capacità cognitive e, purtroppo, morirà nelle more del ricorso per accertamento tecnico che ha preceduto il giudizio ordinario. Intervenuta la morte di Caia gli eredi - riassunto l'accertamento tecnico preventivo originariamente promosso da Caia stessa - chiedono in via ordinaria la condanna di Tizio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Costituitosi, Tizio chiama in garanzia la compagnia di assicurazione per esserne manlevato in caso di condanna.L'art. 2052 c.c. quale criterio di imputazione di responsabilità
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Non vi sono dubbi su quale sia il criterio di imputazione della responsabilità extracontrattuale riconosciuto nella vicenda de quo.
Una disposizione del nostro codice civile, quella di cui all'art. 2052 c.c., di indubbia matrice antropocentrica per cui il "proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito". Una norma apparentemente chiara ma che non poche incertezze interpretative desta.
Retaggio di un passato dove il rapporto uomo - animale era altra cosa rispetto ad oggi e dove l'animale era inteso quale "bene" in grado di attribuire un'utilità economica al soggetto che lo utilizzava.
Essendo l'animale potenzialmente pericoloso il suo utilizzatore umano era chiamato - proprio per averlo sfruttato economicamente - a rispondere per i danni da esso animale cagionati.
Oggi, nonostante la riforma costituzionale che ha interessato l'art. 9 della nostra Costituzione, la qualificazione giuridica dell'animale è rimasta la medesima.
Gli elementi costitutivi dell'art. 2052 c.c.
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Primo. Alcuna rilevanza hanno le caratteristiche dell'animale come anche la presunta o conosciuta pericolosità. Ugualmente priva di ogni rilevanza la circostanza che l'animale abbia cagionato il danno con un comportamento inconsueto e imprevedibile, nonostante la nota e proverbiale mansuetudine e/o tranquillità di quel determinato animale.
Secondo. Deve esserci una partecipazione attiva alla causazione dell'evento dannoso da parte dell'animale. Tradotto, se qualcuno inciampasse sul corpo di un cane accovacciato in modo ben visibile non potrebbe chiedere al proprietario dell'animale i danni derivanti dalla caduta. Non è però necessario riscontrare un contatto fisico tra animale e il danneggiato essendo sufficiente che il fatto posto in essere dall'animale si ponga come causa primaria dell'evento (indietreggio per l'avvicinarsi minaccioso di un cane e inciampo nel gradino che non vedo).
Terzo. Il presupposto di attribuzione della responsabilità si fonda sulla mera relazione di fatto (di proprietà o di uso) intercorrente con l'animale non essendo affatto derivabile dall'azione umana. E' dunque irrilevante qualsiasi indagine circa colpa, diligenza, prudenza, perizia in capo all'umano.
Quarto. Solo il caso fortuito "salva" il danneggiante laddove identifichiamo con caso fortuito quel fattore esterno alla causazione del danno che presenti i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e eccezionalità, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo. Rientra in tale ambito il fatto del terzo e il fatto colposo del danneggiato che abbiano avuto comunque efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Non vi rientra l'imbizzarrimento dell'animale o il naturale istinto di salvezza che lo abbia indotto a fuggire (creando un danno terzi).
Quinto. Il danneggiato (in questo caso Caia) deve dimostrare il nesso eziologico tra il fatto dell'animale e il danno subito, con l'effetto, tuttavia, che, in difetto di tale prova la domanda di condanna al risarcimento viene rigettata e tanto a prescindere dall'accertamento del caso fortuito. Una volta assolto dal danneggiato il proprio onere probatorio, incombe al danneggiante (qui Tizio) non già la prova negativa della propria assenza di colpa ma quella positiva della ricorrenza del fortuito.
Contestazione del nesso di causalità da parte del proprietario del cane
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Proprio sulla mancanza di questo ultimo presupposto (il nesso di causalità di cui si è detto quale presupposto indefettibile per giungere ad una eventuale sentenza di condanna) la difesa di Tizio svolge le proprie argomentazioni difensive.
In primo luogo i testimoni escussi sarebbero arrivati in loco quando Caia era già a terra e nulla dunque possono dire circa la dinamica della presunta aggressione. Caia in passato aveva avuto diversi episodi di sbandamento a causa di disturbi dell'equilibrio e pressori, episodi che avevano comportato delle improvvise cadute; questo risulta dagli atti di causa e dunque non può non essere tenuto in debito conto circa la reale dinamica della caduta. Peraltro, sempre secondo la difesa di Tizio, non si sarebbe trattato di ferite da morsicatura quanto di lesioni provocate da denti. Ma soprattutto alcun valore confessorio può essere attribuito alla testimonianza resa dallo stesso Tizio alla propria assicurazione (e cioè che il proprio cane aveva aggredito Caia, come si legge sempre in atti) dal momento che lo stesso Tizio aveva potuto vedere Caia quando già caduta a terra e dunque ignorando se fosse caduta prima o dopo che sopraggiungesse il cane, né per quale motivo fosse a terra.
Inoltre, a volere considerare il comportamento della danneggiata, questa (Caia) sapeva che il cane era libero all'interno del giardinetto condominiale per averlo constatato in diverse occasioni precedenti alla caduta e tale circostanza integrerebbe il caso fortuito (quale fatto colposo del danneggiato).
Le motivazioni della sentenza
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Le motivazioni della sentenza (Trib. civ. di Verbania n. 81/2022) paralizzano le eccezioni della difesa di Tizio. Quanto alla dichiarazione da questo reso alla propria compagnia di assicurazione pur non assumendo - quella dichiarazione - valore confessorio mantiene valenza di prova liberamente valutabile ai sensi dell'art. 2735 c.c.
Una dichiarazione peraltro convergente con la dichiarazione resa da Caia giunta in pronto soccorso subito dopo la caduta e senza che sui referti del p.s. venisse segnalato alcun trauma che le impedisse di parlare, né disorientamento o decadimento cognitivo (manifestati invece successivamente e durante il ricovero).
Del tutto irrilevante - a dire del Tribunale - la precisazione per cui non si tratterebbe di ferite da morsicatura (quelle sul volto di Caia) bensì di lesioni provocate da denti. In un caso o nell'altro - si legge in sentenza - si tratta di lesioni (nel verbale di pronto soccorso si parla di ferita lacero contusa in regione mandibolare destra). Peraltro risulterebbe provata l'idoneità lesiva dell'animale che in precedenza aveva morso un'altra persona (così si legge nella dichiarazione resa all'ASL in occasione del procedimento che segue in via obbligatoria un episodio di una morsicatura).
In buona sostanza, il Tribunale trae dalla convergenza tra la dichiarazione resa dalla vittima (Caia) al momento dell'accesso al pronto soccorso e la dichiarazione di Tizio espressa nella testimonianza resa alla propria assicurazione -tenuto conto della confermata idoneità lesiva dell'animale - la convinzione di ritenere provato, ben oltre la soglia del più probabile che non, il nesso di causalità tra l'aggressione del cane e la caduta della signora. Attribuendo conseguentemente alla prospettiva della caduta originata da episodi di sbandamento o malore di Caia il valore di mere ipotesi formulate dal convenuto (e dalla terza chiamata in causa) che però non avrebbero trovato alcun riscontro probatorio.
Alcun pregio viene riconosciuto dal Tribunale ad un presunto comportamento colpevole o negligente di Caia (che secondo la versione del convenuto poteva aspettarsi di trovare il cane libero nel giardino condominiale).
Non si tratterebbe, si legge in sentenza, di circostanza idonea ad elidere la responsabilità del proprietario del cane il quale avrebbe comunque violato l'obbligo di custodia gravante su di esso non avendo adottato alcuna misura di protezione lasciando invece libero il cane (e senza museruola) all'interno di uno spazio condominiale.
Ugualmente priva di pregio l'obiezione per cui Caia proprio perché a conoscenza del carattere esuberante dello stesso cane avrebbe dovuto attendere il di lei figlio senza varcare il cancelletto (come accadeva sempre quando lo stesso Tizio era nel giardino con il cane). Dalla ricostruzione operata dallo stesso Tizio quel giorno egli si trovava nell'autorimessa ubicata nella zona retrostante l'immobile insieme al cane sicché il Tribunale non ritiene dimostrato che Caia avrebbe potuto avvedersi della presenza del cane prima di entrare nel cortile condominiale, né risulta provato che lo abbia visto.
Dunque una conclusione amara per Tizio dalla quale lo scrivente si permette di ricavarne una considerazione. Se è vero che la riforma del condominio ha sancito l'ingresso degli animali in condominio è anche vero che il diritto del singolo condomino di tenere con sé animali di affezione non è assoluto o illimitato, ma deve essere contemperato con il diritto alla salute e alle esigenze personali di vita connesse all'abitazione degli altri condomini ed eventuali terzi. L'utilizzare gli spazi comuni di un edificio in condominio senza le cautele richieste dall'ordinario criterio di prudenza può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini e/o terzi hanno sui medesimi spazi.
Sulle modalità di liquidazione del danno
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Come già anticipato Caia decede nelle more dell'ATP e i di lei figli iure hereditatis e iure proprio chiedono (ottenendolo) il risarcimento dei danni subiti e subendi. Iure hereditatis per quanto riguarda i danni subiti dalla di loro madre vittima a loro trasmessi quali eredi e riferibili al periodo di vita tra la lesione e l'avvenuto decesso. Iure proprio quale pregiudizio direttamente patito dagli eredi nella propria sfera personale a seguito della morte della madre. In entrambe le ipotesi sia danni patrimoniali (spese sostenute dalla vittima e dai parenti in conseguenza del sinistro e spese legali) che non patrimoniali (i figli di Caia hanno allegato che a causa della aggressione del cane hanno dovuto assistere ad un improvviso e grave decadimento delle facoltà intellettive della madre soffrendo nel vedere la propria madre non più in grado di riconoscerli e di interagire con loro e con i nipoti).
La consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato come in conseguenza dell'aggressione da parte del cane Caia abbia riportato una modificazione peggiorativa del suo stato anteriore senza interruzione alcuna del rapporto di causalità (un passaggio da una condizione invalidità permanente quantificata nella misura del 50% ad una condizione di invalidità permanente quantificabile nella misura del 80%). Trattasi di patologie concorrenti (come viene dichiarato nell'ATP) i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi, e per le cui modalità di calcolo si richiamano le indicazioni della sentenza n. 28986/2019 della Corte di Cassazione civile, sez. III. Conseguenze dannose quantificate al netto di una richiesta ma non concessa personalizzazione del danno non essendo state allegate conseguenze anomale in relazione all'entità delle lesioni riportate dalla danneggiata.
Nel caso di specie viene ulteriormente considerato che Caia è deceduta in corso di procedimento per accertamento tecnico preventivo -precedente al giudizio ordinario -e per causa diversa dalla aggressione subita dal cane. Quindi prima che il suo credito risarcitorio potesse essere soddisfatto. Rifacendosi alla recente pronuncia della Cassazione civile, sez. III, sentenza del 29/12/2021, n. 41933 il danno quindi viene riconosciuto in relazione alla durata di vita effettiva del danneggiato e non con riferimento a quella probabile (escludendo l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza ritenute lesive del criterio dell'equità).
Conclusivamente viene riconosciuto un risarcimento in favore di parte attrice pari a euro 164.539,07 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario; pari a euro 12.250,00 in favore di due dei tre figli e di euro 11.750,00 in favore del terzi a titolo di danno non patrimoniale iure proprio; pari a euro 3.518,67 a titolo di danno patrimoniale iure proprio e iure hereditario, L'accoglimento della domanda principale determina anche l'accoglimento della domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della terza chiamata in causa, non essendovi contestazione sull'operatività della garanzia. Le spese di lite seguono la soccombenza.
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