- Cos'è il fondo rustico
- Registrazione del contratto di affitto rustico
- Durata minima del contratto
- Affitto fondo rustico in deroga
- Risoluzione anticipata dell'affitto del fondo rustico
- Affitto fondo rustico a non coltivatore diretto
Cos'è il fondo rustico
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In ambito giuridico la definizione di fondo rustico identifica una proprietà e/o un fondo destinato principalmente alla produzione agricola. Entrando nel merito della procedura atta a stipulare un accordo per l'affitto di un fondo rustico, ci si riferisce ad una tipologia di contratto che lega locatore e affittuario mediante un corrispettivo economico al fine di poterne usufruire per un tempo definito. Chiaramente, colui che ne usufruisce è tenuto a rispettare la destinazione del fondo e quindi a curare l'aspetto produttivo.
In questa fattispecie, l'affittuario detiene il pieno diritto di beneficiare dei frutti derivanti dalla gestione produttiva. Questa tipologia di contratto originariamente delineata dagli articoli 1628 e seguenti del codice civile, oggi è quasi interamente disciplinata dalla legge n. 203 del 3 maggio 1982.
Registrazione del contratto di affitto rustico
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La registrazione del contratto di affitto rustico presenta diverse caratteristiche comuni ai contratti di locazione generica ma con alcune dovute differenze da sottolineare. Per quanto sia in vigore l'obbligo di registrazione, nel caso della proprietà rustica tale procedura ha un rilievo fiscale e non civile. Sulla questione si sono espresse sia la Supera Corte che la Cassazione arrivando a definire in maniera chiara questa tipologia di rapporto. Nello specifico, la legittimità giuridica sussiste anche in presenza di un contratto verbale o semplicemente non registrato.
Durata minima del contratto
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I termini temporali del contratto di affitto rustico sono da distinguere a seconda delle circostanze. La durata standard è di 15 anni, con una menzione particolare per quanto riguarda le proprietà situate in zone montuose che prevedono diversamente un termine di 6 anni. Di recente è stata introdotta la possibilità di andare a modificare quella che è la definizione temporale standard al fine di offrire una più agevole gestione produttiva da parte dell'affittuario.
Affitto fondo rustico in deroga
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Come per la maggior parte degli accordi contrattuali, anche il contratto di affitto rustico può avvenire in deroga. L'art 45 della legge n. 203 del 1982 ha sostituito l'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 con il seguente "Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente".
Risoluzione anticipata dell'affitto del fondo rustico
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In riferimento alla possibilità che possa avvenire una risoluzione anticipata dell'affitto del fondo rustico, essa è pertinente in diverse circostanze e con metodologie differenti a seconda della parte in causa. Nello specifico, l'affittuario può risolvere il contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione tramite raccomandata, successivamente all'accordo di prolungamento della scadenza contrattuale. Nel caso del locatario invece, per mancanze dal punto di vista degli obblighi che ricadono sull'affittuario, egli può richiedere direttamente la risoluzione avvalendosi delle normative del caso.
Affitto fondo rustico a non coltivatore diretto
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Una fattispecie particolare dell'argomento è la distinzione tra affitto ad un coltivatore diretto e affitto ad una persona giuridica non in possesso della qualifica del caso. Nella circostanza in cui il locatario appartenga alla seconda casistica, possono venir meno alcune strutture legali a tutela del soggetto come il diritto di prelazione riferito al rinnovo contrattuale, la validità del contratto stesso e la cedibilità dell'immobile a familiari. Nel merito della questione, la legge di bilancio datata 2018 ha chiarito che tutte le norme legali a tutela del locatario stabilite entrano in vigore nella misura in cui il soggetto in questione sia almeno iscritto nella previdenza agricola.
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