Per la Cassazione, non si possono dimezzare i compensi del difensore d'ufficio che agisce per la tutela del proprio diritto

Compensi difensore d'ufficio

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Risulta errata l'applicazione dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002, ai sensi del quale gli importi liquidati al difensore d'ufficio sono ridotti della metà, in tutti quei casi in cui il patrocinante abbia agito per la tutela di un proprio diritto.

Ciò è quanto previsto dalla Cassazione Civile, Sez. Sesta, con l'ordinanza 7028/2022.

La vicenda

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Un avvocato ricorre in Cassazione avverso il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Firenze, la quale aveva liquidato il compenso in favore del predetto - a seguito di difesa penale di un imputato - applicando le diminuzioni di cui all'art. 130 D.P.R. 115/2002.

Il ricorso in Cassazione denunciava, infatti, l'errata applicazione dell'art. 130 D.P.R. 115/2002, in relazione all'art. 360, co. I, n. 3 c.p.c.

La disciplina della liquidazione delle spese del difensore d'ufficio

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Prima di entrare nel vivo della vicenda, occorre ricordare che le spese e l'onorario spettanti al difensore d'ufficio vengono liquidati dal giudice, all'esito del giudizio.

La liquidazione delle spese e dell'onorario del difensore d'ufficio va compiuta mediante il richiamo a quanto contenuto all'interno dell'art. 82 del D.P.R. 115/2002 e in base ai criteri previsti dal tariffario professionale, il quale pone dei limiti massimi oltre i quali non è possibile andare (cfr Ordinanza, Cass. Civ., 28/05/2021 n. 15006).

Vi sono situazioni specifiche poi in cui è possibile che venga prevista una riduzione della metà del compenso spettante al difensore: ai sensi dell'art. 130 D.P.R., infatti, gli importi di competenza del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte saranno ridotti della metà.

La decisione della Cassazione

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Tornando alla decisione della Suprema Corte, a seguito delle suddette censure mosse dal ricorrente, gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell'avvocato, in virtù del fatto che, la Corte d'Appello, nel pronunciare la propria sentenza - avente, tra l'altro, ad oggetto la diminuzione dei compensi ai sensi del sopracitato art. 130 D.P.R. 115/2002 - non aveva considerato che l'opposizione era stata proposta dall'avvocato per fare valere un proprio diritto ed era, quindi, distinta dal procedimento penale in cui aveva difeso un imputato.

Scarica pdf Cass. n. 7028/2022

Foto: 123rf.com
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