La Corte di Cassazione penale si è pronunciata nuovamente in materia di responsabilità medica e, in particolare, sull'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno al paziente

La responsabilità penale del medico

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La Corte di Cassazione penale si è pronunciata nuovamente in materia di responsabilità medica e, in particolare, sull'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno al paziente.

La responsabilità penale del medico è un argomento molto dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza, a causa delle numerose insidie sottese all'accertamento concreto dei fatti in questo specifico settore.

La normativa che si è succeduta, dalla legge Balduzzi del 2012 alla legge Gelli del 2017, peraltro, è frutto di un bilanciamento tra esigenze contrapposte: da un lato, la tutela della salute del paziente; dall'altro, l'interesse del medico a svolgere la propria professione senza il rischio di subire inutili e pretestuose rappresaglie da parte dei pazienti, che indurrebbero il professionista alla c.d. medicina difensiva.

L'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento

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La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, si è più volte pronunciata circa l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento (lesioni o morte).

La Corte, anche nella sentenza n. 7355/2022, ha ribadito la validità della teoria condizionalistica, secondo la quale la condotta è causa dell'evento se ne costituisce "condicio sine qua non". In altri termini, la condotta è condizione necessaria per il prodursi dell'evento se, all'esito di un giudizio ipotetico e controfattuale di eliminazione mentale della condotta, viene meno anche l'evento.

La teoria condizionalistica trova un importante correttivo nella c.d. teoria della causalità umana, la quale regola la rilevanza delle serie causali sopravvenute ex art. 41, comma 2, codice penale.

La probabilità statistica

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Per stabilire se la condotta è condizione necessaria al verificarsi dell'evento, il giudice ricorre alle leggi scientifiche di copertura, le quali sono in grado di stabilire il rapporto tra due eventi in termini di certezza (al 100%) o in termini probabilistici più o meno elevati.

In altri termini, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria alla causazione dell'evento solo se esso rientri nel novero di quelli che, sulla base di una successione regolare stabilita da una legge dotata di validità scientifica o da una massima di esperienza, conducono ad eventi "del tipo" di quello verificatosi in concreto.

La probabilità logica

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Il criterio di accertamento della responsabilità penale è "al di là di ogni ragionevole dubbio": in altre parole, per condannare il medico occorre il passaggio dalla probabilità statistica alla probabilità logica, ovvero alla certezza processuale.

La legge scientifica di copertura stabilisce il rapporto tra un antecedente e un evento in termini di probabilità. Per aversi probabilità logica e certezza processuale, il giudice deve escludere la sussistenza di fattori causali alternativi nel caso concreto.


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