La disciplina prevista dagli artt. 2304 e 2312 del codice civile e le fattispecie applicative

La responsabilità solidale ed illimitata dei soci delle s.n.c.

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Nelle società in nome collettivo tutti i soci (non solo, dunque, alcuni di essi) rispondono solidamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, ex art. 2291, comma 1, c.c. Il 2° comma del citato art. 2291 del codice civile dispone che nei confronti dei terzi il patto contrario alla detta responsabilità solidale ed illimitata dei soci non ha effetto.

Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, la responsabilità solidale ed illimitata dei soci per i debiti dele dette società, prevista dall'art. 2291 c.c., è operante anche nei rapporti tributari (Cass. civ., Sez. V, 14/01/2022, n. 998, ud. 12/10/21).
Come evidenziato dal Tribunale di Firenze, II Sez. civ., con sentenza del 5/10/2020, n. 1703, i debiti assunti dalle società di persone non possono essere considerati come debiti personali dei loro soci illimitatamente responsabili poiché si tratta di debiti che sono propri della società, nei confronti dei quali i soci illimitatamente responsabili assumono piuttosto la posizione ed il trattamento di garanti ex lege e, nel caso di s.n.c., i soci, rispondendo solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e pur godendo sul piano esecutivo del beneficio di escussione del patrimonio sociale (come sarà argomentato in prosieguo), una volta che sia stato escusso il patrimonio sociale senza esito, possono essere destinatari della pretesa di pagamento da parte dei creditori sociali.

Beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.

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I creditori di una società in nome collettivo, anche se essa è in liquidazione, possono pretendere il pagamento dai singoli soci solo dopo l'escussione del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2304 del codice civile (il beneficium excussionis è un istituto del diritto romano che fu per la prima volta sancito dal Giustiniano all'interno del Corpus Iuris Civilis).

Si può agire, quindi, in executivis verso il socio di una s.n.c. solo se il patrimonio sociale venga a risultare incapiente (cfr., ex plurimis, nella giurisprudenza di merito più recente, Tribunale Velletri, Sentenza, 14/05/2020, n. 723).

La Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, con sentenza n. 28709 del 16.12.20, ha statuito che dev'essere il creditore, prima di agire contro il socio, a dover provare l'insufficienza, totale o parziale, del patrimonio sociale, a meno che essa non risulti aliunde dimostrata in modo certo. La preventiva escussione del patrimonio sociale, infatti, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata, con sufficiente e ragionevole grado di certezza, l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito (così Tribunale Teramo, Sez. lavoro, Sentenza, 24/01/2018, n. 44).

Il succitato beneficio di escussione ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma può comunque agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/10/2020, n. 22629; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/10/2018, n. 25378; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 16/06/2016, n. 12494; Tribunale Monza, Sez. I, Sentenza, 26/03/2021, n. 677; Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 27/03/2020, n. 2215).

Il creditore sociale non è obbligato a portare fino in fondo l'azione esecutiva intrapresa nei confronti della società in nome collettivo nel caso in cui possa dimostrare, in qualsiasi momento, l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il credito vantato (così Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 10/01/2017, n. 2799; Tribunale Aosta, Sentenza, 29/09/2015, n. 338; Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, Ordinanza, 10/09/2014, n. 5211): in tal caso il creditore, dopo aver provato l'incapienza del patrimonio della s.n.c., può far valere le sue ragioni nei confronti dei soci solidamente ed illimitatamente responsabili.

Il giudizio prognostico in ordine all'infruttuosità dell'azione esecutiva (ovvero ciò che consente di ritenere rispettato il beneficio di escussione pur senza esperire l'azione stessa) presuppone che detta azione esecutiva sia inidonea al soddisfacimento non solo totale, ma neppure parziale delle ragioni di credito azionate, poiché la ratio della garanzia sussidiaria è proprio quella di garantire il pagamento solo nella misura in cui lo stesso non può pervenire, in tutto o in parte, dal debitore principale (cfr. Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, 10/09/2014, n. 5211).

Lo stesso esito negativo di un pignoramento presso terzi eseguito a carico della società non è sufficiente a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 03/03/2011, n. 5136). I creditori sociali, quindi, devono dimostrare che la società in nome collettivo, al di là della procedura esecutiva esperita, non dispone di beni sufficienti a soddisfarli, provando l'inesistenza o l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento totale o parziale del credito (cfr. Corte d'Appello Milano, 29/11/2002).

La dimostrazione della verosimile inutilità dell'esperimento di qualsiasi azione esecutiva, infatti, consente di ritenere soddisfatto il requisito della preventiva escussione del patrimonio sociale.

L'art. 2304 c.c. è riferito alla sola fase esecutiva e non è applicabile all'atto di precetto, che preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva, come non si applica neppure alla cartella esattoriale, anch'essa non costituente un atto esecutivo, come il precetto (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 24/01/2019, n. 1996; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 27.02.17, n. 4959; Tribunale Venezia, Sez. lavoro, Sentenza, 09/01/2019, n. 2).

Si aggiunga, infine, che la sentenza di condanna pronunciata contro una società in nome collettivo costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile della società, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il citato beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (Tribunale Vicenza, Sez. I, Sentenza, 03/05/2021, n. 916).

Azione sussidiaria dei creditori sociali nei confronti dei soci della s.n.c.

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I creditori sociali insoddisfatti, a partire dalla cancellazione della società in nome collettivo dal registro delle imprese, possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci (e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi), ex art. 2312, comma 2, c.c.

La citata azione sussidiaria dei creditori sociali nei confronti dei soci è possibile solo nel caso in cui il loro credito sia sorto successivamente alla completa liquidazione dei rapporti passivi della società e, quindi, alla sua estinzione, ovvero se il credito, già esistente durante la vita della società, sia rimasto ad essa ignoto, non sia stato accertato dai liquidatori o non sia stato segnalato dai creditori. Al di fuori della menzionata ipotesi, nel caso di mancata estinzione della società, non trova applicazione l'art. 2312 c.c., ma l'art. 2304 c.c., che fa onere al creditore, come già sopra specificato, di escutere preventivamente il patrimonio sociale.

Avv. Giuseppe FALCONE


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