L'autonomia patrimoniale imperfetta è prevista dall'art. 2291 c.c. in virtù del quale i soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio dei debiti e delle obbligazioni sociali

Autonomia patrimoniale: di cosa si tratta e normativa di riferimento

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L'autonomia patrimoniale è uno dei concetti cardine del diritto societario. Tale importanza è data dal fatto che, detto istituto, presenta il fine di rispondere a molti interrogativi rispetto alla responsabilità nel pagamento dei debiti di una società o se, tali debiti, siano pagati esclusivamente con il patrimonio sociale o anche con quello personale dei singoli soci.

L'autonomia patrimoniale - tra cui quella imperfetta (cfr. art. 2291 c.c.) - è lo strumento mediante il quale si separano i concetti di patrimonio della società e patrimonio della persona. Ciò distinguendo tra le varie tipologie di società ad oggi esistenti nella nostra normativa.

Che significa autonomia patrimoniale imperfetta

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L'autonomia patrimoniale imperfetta, così come previsto dall'art. 2291 c.c., è l'autonomia in capo alle società di persone, quali: società in accomandita semplice (s.a.s.), società semplice (s.s.) e società in nome collettivo (s.n.c.).

In tali forme societarie, i soci risponderanno dei debiti contratti dalla società direttamente mediante il proprio patrimonio. In virtù di ciò, quindi, nonostante alcuni debiti siano stati contratti dalla società, graveranno comunque sul socio, il quale, dovrà preoccuparsi dell'estinzione di tali debiti direttamente con le proprie risorse.

Detta regola generale subisce un'eccezione per le società in accomandita semplice, in virtù del fatto che, in tali società, risponderanno mediante il proprio patrimonio unicamente i soci accomandatari e non quelli accomandanti.

A sensi dell'art. 2313 c.c., i soci accomandatari colmeranno, illimitatamente e solidalmente, i debiti della società con il proprio patrimonio; i soci accomandanti, invece, saranno responsabili unicamente in virtù della quota conferita.

Il patrimonio societario

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Occorre sin da adesso precisare che, seppur vero che nella autonomia patrimoniale imperfetta i soci agiranno con le proprie risorse per assolvere ai debiti societari, la medesima società di riferimento avrà comunque la titolarità di un proprio patrimonio.

A disporre di tale patrimonio societario non saranno, indistintamente, tutti i soci, ma soltanto coloro i quali rivestono la carica di amministratori.

Adesso che si è chiarita l'esistenza di un patrimonio della società, è necessario introdurre un altro concetto cardine, ossia quello della preventiva escussione. Qualora la società contragga un debito, infatti, vige l'obbligo ai sensi del quale il creditore dovrà preventivamente agire sul patrimonio della società debitrice.

Nel caso in cui tale patrimonio sociale non risulti essere sufficiente a soddisfare le pendenze debitorie, si potrà intervenire - anche mediante procedura esecutiva - sul singolo socio e sul patrimonio.

Inoltre, ogni socio risponderà dei debiti solidalmente: ciò significa che il creditore potrà chiedere, indistintamente, ad ogni socio di ripagare il credito sussistente e, tale socio, potrà anche estinguere integralmente il debito. Permane il proprio diritto di attivare l'azione di regresso, ai sensi della quale gli altri soci saranno obbligati a rimborsare al predetto l'importo versato.

Infine, qualora la società incorra in un fallimento, tale condizione ricadrà anche sui soci. Tale aspetto, diversamente, non accade nelle società con autonomia patrimoniale perfetta.

Quali società hanno autonomia patrimoniale perfetta

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Come desumibile, tale situazione è unicamente ravvisabile nelle società di capitali, quali: società per azioni (s.p.a.), società a responsabilità limitata (s.r.l.), società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.) e società in accomandita per azioni (s.a.p.a.).

In tutte tali situazioni, il singolo socio, non potrà essere chiamato a rispondere dei debiti contratti dalla società con il proprio patrimonio personale. I creditori, quindi, potranno unicamente agire esecutivamente sul patrimonio sociale.

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