La pubblicazione di una foto segnaletica lede i diritti fondamentali della persona ivi ritratta, anche se coinvolta in un procedimento penale. In ogni caso, la pubblicazione resta legittima se l'interessato vi consente

"Nuova" esigenza di tutelare l'immagine dei soggetti coinvolti nel procedimento penale

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Un momento chiave nel rapporto tra pubblicazione di immagini e tutela dei diritti della persona nell'ambito del procedimento penale è rappresentato dalla legge 16 febbraio 1999 n. 479 (c.d. legge Carotti), che ha inserito all'interno dell'art. 114 c.p.p., norma relativa ai divieti di pubblicazione di atti, il comma 6-bis. L'inserimento del nuovo comma, oltre a determinare la modifica della rubrica dell'articolo (che da quel momento ricomprende nel proprio ambito di disciplina anche le immagini), apre la strada alla tutela di esigenze esterne al processo, fino al 1999 escluse se non con riferimento ai minori secondo quanto previsto dal sesto comma. Il comma 6-bis, infatti, dispone: "È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta". In sostanza, in considerazione dell'impatto che può avere la pubblicazione di determinate immagini, il "nuovo" divieto mira a tutelare i diritti fondamentali della persona che si trova in una condizione di debolezza in quanto privata della libertà personale e sottoposta a mezzi di coercizione fisica, tentando altresì di limitare la spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie. In ogni caso, la pubblicazione resta legittima se l'interessato vi consente.

L'estensione della tutela alle foto segnaletiche

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Se il codice di procedura penale ha provveduto a vietare la pubblicazione di immagini dell'individuo sottoposto a mezzi di coercizione fisica, chiaramente lesive della sua dignità, nel corso degli anni l'ambito di tutela è stato ampliato sino alle foto segnaletiche del soggetto arrestato o detenuto, anch'esse potenzialmente lesive dei suoi diritti e senz'altro meritevoli della tutela garantita ai «dati personali», definiti dall'art. 4, punto 1, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) come una «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile».
L'impatto dirompente della pubblicazione di foto segnaletiche sui diritti della persona è stato efficacemente rimarcato anche dalla Corte di Cassazione che, con riguardo al giornalista che intenda pubblicare una notizia corredandola con la foto dell'arrestato, esige un attento bilanciamento che tenga conto «della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta» (Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2014 n. 12834).
Tanto premesso, è opportuno richiamare alcuni casi concreti al fine di chiarire, da un lato, le ragioni alla base dei divieti di pubblicazione delle foto segnaletiche e, dall'altro, le eccezionali circostanze nelle quali tale pubblicazione diviene legittima per tutelare un interesse pubblico.

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

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Un contributo determinante in proposito è stato fornito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha particolarmente valorizzato il diritto della persona alla riservatezza. In quest'ottica, la Corte di Strasburgo ha innanzitutto affermato che la pubblicazione dell'immagine di una persona non può trovare giustificazione nel mero fatto che questa sia imputata in un procedimento penale, poiché tale circostanza non ha una portata informativa in sé; la pubblicazione, per essere legittima, richiede quindi ulteriori e valide motivazioni (cfr., tra le altre, Khuzhin e altri c. Russia, 23 ottobre 2008, §117). In secondo luogo, proprio all'esito di un procedimento scaturito dal ricorso di una cittadina italiana (cfr. Sciacca c. Italia, 11 gennaio 2005, in particolare §29), la Corte ha condannato il nostro paese in quanto, durante una conferenza stampa, l'autorità di pubblica sicurezza aveva mostrato le foto segnaletiche della persona indagata, le quali erano state poi pubblicate su alcuni giornali locali. La Corte europea, rilevato che l'indagata non era un personaggio pubblico (per il quale sono ammesse significative deroghe ai divieti di pubblicazione della propria immagine), afferma che la pubblicazione della foto segnaletica, pur avvenuta nell'ambito di un procedimento penale, ha rappresentato un'ingiustificata violazione della vita privata della ricorrente, espressamente garantita dall'art. 8 CEDU.

Il contributo del Garante della Privacy

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Alla medesima soluzione era in realtà già pervenuto il Garante della Privacy il quale, a livello interno, gioca un ruolo chiave nella tutela dei diritti della persona lesi dalla diffusione illecita della sua immagine. Con specifico riguardo alle foto segnaletiche, il Garante, conformemente alle considerazioni viste sopra, sottolinea che anche tali foto, rendendo il soggetto identificabile, possono evidentemente ledere i suoi diritti. Il Garante, inoltre, segnala che la pubblicazione di una foto segnaletica può ledere, in via indiretta, anche i diritti fondamentali di altre persone: con il provvedimento del 10 marzo 2004 n. 1090071, infatti, ha censurato la pubblicazione da parte di alcuni giornali della foto segnaletica (nonché di altre informazioni relative alla vicenda) di una baby sitter, accusata di aver commesso atti di violenza nei confronti di due bambini presso i quali aveva prestato servizio, in quanto tale pubblicazione ha permesso di rendere identificabile la donna e quindi, indirettamente, anche gli stessi bambini.
Il Garante, infine, ha chiarito che le medesime cautele devono riguardare anche le foto "riconducibili" alle foto segnaletiche, censurando gli articoli di giornale nei quali, a corredo della notizia narrata, erano state inserite fotografie ritraenti i soggetti coinvolti nella vicenda che «sia per le caratteristiche dell'inquadratura che per la presenza al loro interno del logo istituzionale della Polizia di Stato, sembrano riconducibili alla categoria delle foto segnaletiche o comunque alla titolarità (o al possesso) delle forze dell'ordine la cui diffusione, da parte di tali organi, può avvenire solo per il perseguimento di specifiche finalità di giustizia e di polizia» (cfr. provv. 27 novembre 2019, n. 9236677; nello stesso senso, provv. 29 settembre 2021, n. 9713884).

I casi in cui è possibile diffondere una foto segnaletica

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Quest'ultima specificazione del Garante preannuncia i casi nei quali la pubblicazione di foto segnaletiche (o, come appena visto, di immagini riconducibili a tale categoria) diviene legittima. Se la regola generale è quella del divieto di pubblicazione delle foto segnaletiche per non violare i diritti - in particolare, dignità e riservatezza - della persona ivi ritratta, vi sono circostanze nelle quali la pubblicazione diviene non solo legittima, ma anche uno strumento di tutela della collettività. Al riguardo, l'art. 8 della CEDU, che nel caso visto sopra era stato individuato dalla Corte europea quale parametro per stabilire l'illegittimità della diffusione della foto segnaletica dell'indagata, al comma 2 ammette l'ingerenza dell'autorità nella vita privata della persona quando «sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». A livello interno, una disposizione simile era già stata dettata dall'art. 97 della legge sul diritto d'autore (l. n. 633/1941) che, al di là delle deroghe indicate al secondo comma, prevede che «Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata […] da necessità di giustizia o di polizia […] o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico». Anche il Codice deontologico dei giornalisti prevede, all'art. 8 comma 2, che «Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato». Analogamente, il citato GDPR, e in particolare l'art. 23, ammette una limitazione dei diritti dell'interessato per la salvaguardia di determinate esigenze di sicurezza pubblica o di giustizia, purché «tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica». Ancora l'Unione europea, con la direttiva n. 343/2016 ha chiarito, all'art. 4, § 3, che, nonostante l'obbligo per gli Stati membri di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, l'autorità pubblica è ammessa a «divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico».
In sostanza, vi è un reticolo di disposizioni, sia interne che sovranazionali, da cui si evince che la pubblicazione di foto segnaletiche è legittima quando avviene per fini di giustizia e di polizia o per motivi di interesse pubblico. L'esistenza di tali circostanze, infatti, permette di far prevalere l'interesse della collettività sui diritti della persona ritratta nella foto segnaletica, la cui immagine viene legittimamente diffusa dagli organi di informazione e dall'autorità di pubblica sicurezza. In ogni caso, la pubblicazione deve rispettare la dignità della persona e, in tale prospettiva, l'immagine può essere diffusa nei limiti strettamente indispensabili alla realizzazione delle suddette esigenze e nel rispetto del requisito dell'essenzialità dell'informazione, particolarmente enfatizzato dall'art. 137, comma 3, del Codice della privacy (d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018), ma anche dall'art. 6 del Codice deontologico dei giornalisti.
Gli esempi più rappresentativi in materia sono quelli dell'imputato irreperibile o del condannato evaso: in questi casi la pubblicazione e diffusione dell'immagine è legittima poiché prevalgono esigenze di giustizia e di sicurezza pubblica. Con riguardo a queste due figure, tuttavia, è doverosa una considerazione ulteriore e conclusiva.

Pubblicazione di foto segnaletiche e presunzione di non colpevolezza

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A ben guardare, il divieto di pubblicazione delle foto segnaletiche non rappresenta solo un presidio per la dignità e la riservatezza della persona ritratta, bensì mira anche a garantire il più importante dei principi che regola il processo penale, ossia la presunzione di non colpevolezza. E' dunque doveroso distinguere la situazione del soggetto condannato in via definitiva da quella di chi è soltanto imputato. Con riguardo alla prima, infatti, la colpevolezza del soggetto per il reato commesso è già stata accertata in via definitiva e dunque, in caso di evasione o di irreperibilità, la diffusione della sua immagine sarà senz'altro legittima per esigenze di sicurezza pubblica e di giustizia. Più delicata è invece la situazione dell'imputato, per il quale non vi è ancora stato un giudizio definitivo circa la sua colpevolezza, a maggior ragione quando ci si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari. La diffusione mediatica dell'immagine dell'indagato-imputato richiede allora un più attento bilanciamento degli interessi in gioco, in quanto rischia di determinare una fatale violazione della presunzione di non colpevolezza instillando nella collettività un pregiudizio di colpevolezza che, in ragione della «enfatizzazione tipica dello strumento visivo» segnalata dalla Cassazione, potrebbe generare effetti stigmatizzanti in grado di perdurare anche nel caso di definitivo proscioglimento.

Necessario rafforzamento delle garanzie da riconoscere all'imputato

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Al fine di non pregiudicare in maniera irreparabile i diritti dell'imputato, la pubblicazione della sua immagine dovrebbe restare sottoposta a maggiori cautele le quali, anche là dove non espressamente previste, sono comunque ricavabili da leggi e principi dell'ordinamento. A tal fine, la pubblicazione delle foto segnaletiche dovrebbe anzitutto essere calibrata sulla gravità del reato per cui si procede, restando quindi legittima per i più violenti reati contro la persona o per quelli che afferiscono alla criminalità organizzata; si pensi, ad esempio, alla diffusione sugli organi di informazione dell'immagine del presunto omicida o dei soggetti considerati al vertice delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Per i reati di minore gravità, invece, la pubblicazione dovrebbe restare esclusa, con prevalenza dei diritti dell'imputato all'esito del giudizio di bilanciamento con l'interesse pubblico.
Sotto questo profilo, se una predeterminazione dei reati per i quali ammettere la pubblicazione della foto segnaletica dell'imputato rischia di essere limitante rispetto alle peculiarità dei casi concreti, risulta allora più ragionevole imporre all'autorità giudiziaria di assumere la decisione circa la necessità della pubblicazione. Si badi, al riguardo, che un onere simile in capo al pubblico ministero è già previsto dall'art. 329 c.p.p., recentemente modificato dal d.lgs. n. 188/2021 che ha recepito la direttiva comunitaria n. 343 del 2016, volta appunto a rafforzare la presunzione di non colpevolezza, che al comma 2 consente al P.M., previo decreto motivato, di derogare a quanto disposto dall'art. 114 c.p.p. e dunque pubblicare atti o parti di essi quando ciò è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini. Alla luce degli interessi in gioco, delle disposizioni, della giurisprudenza della Corte europea nonché delle indicazioni del Garante della Privacy viste sopra, anche per le foto segnaletiche dovrebbe essere un decreto motivato del pubblico ministero a legittimarne la pubblicazione, sulla base di una sua valutazione circa la stretta necessità per esigenze investigative. In questo modo, se è pur vero che la valutazione circa la stretta necessità della pubblicazione resterebbe un limite più di forma che di sostanza, in quanto soggetto alla mera discrezionalità del magistrato inquirente, si riuscirebbe quantomeno a nominare uno "sceriffo" in grado di dare ordine nel «Far West delle notizie» (L. FERRARELLA).
Ad ogni modo, a tutela della persona restano fermi i limiti visti in precedenza e, in particolare, quello che attiene all'essenzialità dell'informazione. Qualora rigorosamente rispettato, infatti, tale requisito già permetterebbe di ridurre al minimo i rischi per i diritti della persona, in quanto la diffusione mediatica della sua immagine, racchiusa in una foto segnaletica, resta in realtà possibile non quando è utile ad arricchire la notizia o ad attirare pubblico, ma solo quando è essenziale ai fatti narrati. Una circostanza che, a ben guardare, è assai meno frequente di quanto le abitudini mediatiche lascino intendere.


Lorenzo Bottacchi, l.bottacchi@campus.unimib.it


Foto: 123rf.com
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