- Metodi di guerra e impatto ambientale
- Il divieto di devastare l'ambiente naturale durante i conflitti armati
- Diritti umani, tutela ambientale e crimini di guerra
Metodi di guerra e impatto ambientale
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La grande quantità di emissioni tossico-nocive conseguenti all'attività bellica e perfino il rischio di danni alle numerose centrali nucleari presenti nell'area, dà evidenza degli effetti devastanti sull'ambiente e sulle risorse naturali, con la rischiosa tendenza alla guerra asimmetrica e l'aggressione di ciò che più è privo di difesa, come l'ecosistema.
La guerra in Ucraina ci allontana dalla salvaguardia ambientale e dagli obiettivi climatici, facendo emergere domande sull'esistenza di strumenti di giustizia nel diritto internazionale per le conseguenti responsabilità.
Si cercherà di fornire una risposta attraverso l'analisi sistematica delle norme di Diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.
L'Articolo 35 del Primo protocollo addizionale del 1977 alla Convenzioni di Ginevra, prescrive le regole fondamentali:
"1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato.
2. é vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonchè metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.
3. é vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale."
L'art. 55 del Protocollo citato, introduce disposizioni destinate a salvaguardare l'ambiente naturale da danni estesi, durevoli e gravi come quelli causati dall'uso di napalm e defolianti, sostanze distruttive vietate ulteriormente dal III Protocollo del 1981 sulle armi che producono sofferenze inutili e dalla apposita convenzione del 1977 sulla salvaguardia dell'ambiente naturale nei conflitti armati: la Convenzione sulla modificazione dell'ambiente naturale più nota con l'acronimo "Enmod" (Enviroment modification) relativa al divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi scopo ostile.
Infine, l'art. 56 del richiamato Primo protocollo, indica le norme di protezione per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose (come dighe idriche e centrali nucleari) a causa dei danni che possono derivare all'incolumità della popolazione civile.
Il divieto di devastare l'ambiente naturale durante i conflitti armati
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Nonostante impedimenti e limiti, tra le armi il diritto non tace più, il Primo Protocollo addizionali del 1977 contiene una risposta alla smisurata escalation dei conflitti armati ed a quanto avvenne in Vietnam a seguito dell'impiego massiccio di "Agente Orange" (un liquido defoliante a base di diossina, gravemente tossico e devastante per la biologia ambientale e la fisiologia umana) per impedire l'occultamento di obiettivi militari all'interno delle fitte boscaglie tropicali.
Inoltre, l'obbligo di proteggere l'ambiente naturale in tempo di conflitto armato è stato ribadito dal XXIV Principio della Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo e tale obbligo si desume anche "a priori" dal parere sulla liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari, in cui nel 1966 la Corte Internazionale di giustizia ha dichiarato l'esistenza di un obbligo internazionale di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi (ICJ, Reports, par. 31).
Tuttavia, nelle minacce della guerra moderna rimane sempre da risolvere un pesante interrogativo: come si può salvaguardare l'incolumità della popolazione civile senza la tutela ambientale?
Diritti umani, tutela ambientale e crimini di guerra
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Oggi lo Statuto della Corte Penale Internazionale annovera fra i crimini di guerra anche il "causare danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale" (art. 8) e tra tali crimini include anche i danni collaterali all'ambiente se questi sono estesi, durevoli e gravi. Con tale disposizione, lo Statuto ha inteso rafforzare la tutela dell'ambiente naturale per proteggere dagli effetti della guerra i civili che non prendono parte alle ostilità.
Oggi, quindi, lanciare un attacco con la consapevolezza che possa causare danni gravi, estesi e duraturi sull'ambiente naturale, costituisce un crimine di guerra, ancorchè sulla materia esista ancora un vuoto nel Diritto Internazionale. Nonostante i significativi passi in avanti verso una definizione delle responsabilità e degli obblighi degli attori statali e non statali nei conflitti armati, la Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite non è ancora riuscita ad arrivare alla stesura di una regolamentazione dei danni provocati all'ambiente durante i conflitti internazionali.
Però oggi anche la Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali rappresenta uno strumento giuridico di riferimento per la protezione di numerose violazioni subite da civili durante i conflitti armati, specie in relazione al diritto alla vita (art. 2) ed anche la giurisprudenza ambientale della CEDU si dimostra attiva. Tra i vari esempi che possiamo dare in questo campo è il famoso caso Prestige (Mangouras contro Spagna) del 2010, dove viene affermato che "la Corte non può ignorare la crescente e legittima preoccupazione che esiste sia a livello europeo che internazionale nei confronti del crimine ambientale ".
Avv. Francesco Paolo Mastrovito
Prof. Carlo Stracquadaneo
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