- Richiesta condomini morosi
- Obblighi dell'amministratore
- Amministratore di condominio legittimato passivo
Richiesta condomini morosi
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La richiesta dei condòmini morosi deve essere rivolta all'amministratore e non al condominio. E' quanto ha stabilito la Corte d'Appello di L'Aquila nella sentenza n. 412/2022.
La vicenda
Una ditta edile, creditrice di un condominio di Rivisondoli (AQ), chiedeva ripetutamente all'amministratore il nominativo dei condòmini morosi, al fine di poter procedere pro quota contro ognuno di essi.
Non ricevendo alcuna risposta ricorreva al Tribunale, precisando nelle conclusioni del ricorso che il condominio fosse obbligato a fornirle ogni informazione necessaria per la conoscenza dei condòmini obbligati nei propri confronti, indicando la misura del credito dovuto da ognuno sino alla concorrenza dell'intera somma.
Il Tribunale civile di Sulmona condannava il condominio a consegnare alla ditta, un elenco completo delle generalità
dei morosi.
L'ordinanza viene impugnata dal Condominio.
Obblighi dell'amministratore
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Con la riforma del condominio, si è passati dalla possibilità all'obbligo dell'amministratore di comunicare le informazioni concernenti i condòmini morosi ai creditori, unica condizione è che questi ultimi ne facciano richiesta.
Nel caso di specie, il condominio precisa di avere evaso correttamente la richiesta sin da subito, ossia con Pec del 17.09.2015 con cui aveva comunicato alla ditta edile le generalità complete dei morosi, gli indirizzi di residenza degli stessi, nonché i rispettivi millesimi di proprietà.
Ciò avrebbe agevolmente consentito alla creditrice di frazionare il proprio credito in base ai millesimi in capo ai morosi e di agire nei loro confronti, dato che la missiva era palesemente idonea ad indicare la quota di debito a carico dei singoli morosi.
I condòmini morosi cui imputare, ovviamente pro quota, il pagamento della somma erano stati già indicati, per cui non vi era ragione per continuare a vessare l'amministratore sempre con la stessa richiesta.
Tra i motivi di appello, il condominio eccepiva anche una errata ed illogica valutazione sul soggetto legittimato.
Il condominio lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo allo stesso, in quanto la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condòmini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., deve essere rivolta nei confronti dell'amministratore, e non del condominio.
Amministratore di condominio legittimato passivo
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La Corte di Appello di l'Aquila con la Sentenza n. 412/2022 pubblicata il 17/03/2022 ha precisato che, il legittimato passivo rispetto alla domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore i nominativi dei condomini morosi, è l'amministratore e non il condominio, trattandosi di obbligo che la legge pone direttamente a carico del primo.
Avv. Gianpaolo Aprea
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