Il testo dell'articolo 69 della Costituzione
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I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
La riserva di legge
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L'articolo 69 della Costituzione è collocato all'interno della parte della carta costituzionale dedicata alla disciplina della formazione e del funzionamento degli organi istituzionali dello Stato Italiano.
La disposizione in parola stabilisce che a ciascun membro del Parlamento, tanto della Camera dei deputati quanto del Senato della Repubblica, spetti un'indennità, stabilita dalle legge, così da consentire lo svolgimento dell'attività politica con piena dedizione. La riserva di legge consente di adeguare l'emolumento al tessuto economico e sociale del paese, in via più agevole e flessibile rispetto a una normativa sancita con legge costituzionale.
La ratio legis
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La ratio dell'art. 69 della Costituzione consiste nel consentire a chiunque di ricoprire l'ufficio di deputato. Quanto sancito dalla norma in commento rappresenta l'attuazione del fondamentale principio costituzionale dell'uguaglianza, ex art. 3 della Costituzione.
La prima attuazione dell'art. 69 della Costituzione
risale alla legge n. 1102 del 1948, che stabiliva una duplice componente dell'indennità, una quota fissa e una diaria. La materia ha subito una riforma con la legge n. 1261 del 1965, sancendo un tetto massimo per i due elementi. L'indennità in parola non costituisce l'unica somma di denaro percepita dai parlamentari. Quanto ricevono in virtù del loro ufficio può essere ripartito in:- un'indennità mensile;
- una diaria;
- un rimborso per le spese di mandato;
- un rimborso forfettario telefonico e per le spese di trasporto.
A seguito dei numerosi scandali finanziari che hanno colpito il settore della politica, è stata emanata la l. 441 del 1982, tesa a garantire una maggiore trasparenza dei patrimoni di chi ricopre determinate cariche pubbliche.
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